L'art. 11 comma 6 della Legge n. 217/2011, modificato dall'art. 34 quater, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 179/2011m convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, prevede che: [i]“............................................Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità".[/i]
Alcune domande
1. Se la Regione non ha ancora emanato gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie è possibile emanare una ordinanza sindacale che, ad esempio, prolunghi l'attività di chiusura dell'esercizio di somministrazione? (capisco la forzatura ma non si puà aspettare in eterno la Regione) ;
2. Gli avventori dell'esercizio di somministrazione sono esclusivamente i clienti dello stabilimento balneare (attività principale) o possono consumare una bibita, un caffè o un pranzo anche soggetti non clienti dello stabilimento balneare?
Qualche Comune è intervenuto (vedi allegati)
riferimento id:20707Sul punto della somministrazione di alimenti e bevande, oltre alla norma citata, si deve tener conto di:
- legge n. 287/91 che individua tale fattispecie nella tipologia C di cui all’art. 5, quindi come attività accessoria a quella principale, così come previsto anche per la sale da gioco, discoteche, ecc.. Quindi attività che deve essere effettuata [u]congiuntamente[/u] all’attività principale.
- legge n. 135/2001 dalla quale si ricava ( articoli 7 e 9 ) che lo stabilimento balneare è un’impresa turistica assoggettata ad autorizzazione/SCIA che “abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
Quindi, dato che per accedere allo stabilimento non occorre nessun titolo è praticamente impossibile distinguere le caratteristiche di ogni avventore. L’importante è che, trattandosi di attività accessoria e congiunta, dovrà svolgersi negli orari e nei limiti dell’attività principale. Non escludo che un esercente possa organizzare l'attività di somministrazione con sistemi di riconoscimento che tutelino gli effettivi ospiti.
Se poi uno stabilimento è anche un esercizio di somministrazione vero e proprio, allora va da sé che in questo caso non si rilevano limitazioni di sorta.