RIPROPONIAMO AD USO DI TUTTI UN QUESITO FORMULATO SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK:
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Pierpaolo Paradisi Buongiorno, sono un privato, locatario, che non svolge nessuna attività ricettiva, bensi subaffitto ai sensi della normativa sulla Locazione ad Uso Abitativo, alcuni locali o l'intera proprietà a cittadini comunitari ed extracomunitari, per brevi periodi.
Al fine di questo subaffitto utilizzo il contratto weekend (affitti brevi) predisposto da confedilizia.
Sono a conoscenza del fatto che non devo comunicare i dati degli alloggiati se questi sono comunitari e soggiornano meno di 30 giorni.
Vorrei sapere, nel caso di cittadini extracomunitari in che modo devo comunicare la loro presenza:
1) attraverso il portale alloggiatiweb della questura
2) altre forme?
La provincia è quella di La Spezia.
vi sarei anche grato se mi faceste conoscere le sanzioni in vigore nel caso di mancata comunicazione della presenza di cittadini extracomunitari, da parte di un privato, come nella fattispecie.
grazie di esistere
Ps: vorrei avere una consulenza personalizzata e vorrei pagare tramite paypal. E' possibile?
Premessa: sulle locazioni ad uso turistico vi sono vari approfondimenti.
Ecco i lnk: https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+%22uso+turistico%22&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+%22uso+turistico%22&aqs=chrome..69i57j69i58.168j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
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Quanto ai quesiti formulati:
1) la comunicazione di cessione di fabbricato la si fa con specifica modulistica (http://img.poliziadistato.it/docs/modulo_cessione_di_fabbricato.pdf) con raccomandata o tramite PEC (consigliato).
La PEC della Questura di La Spezia è: gab.quest.sp@pecps.poliziadistato.it
2) SANZIONE per omessa comunicazione: da euro 103 a euro 1.549
3) NON si usa alloggiatiweb che serve per la comunicazione delle presenze NELLE ATTIVITA' RICETTIVE: http://questure.poliziadistato.it/Sondrio/articolo-6-544-66283-1.htm
Questa comunicazione è diversa dalla cessione di fabbricato
4) esiste una norma di semplificazione per chi REGISTRA IL CONTRATTO
D.L. 20-6-2012 n. 79 - Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.
Art. 2 Comunicazione della cessione di fabbricati
In vigore dal 21 giugno 2012
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
Leggi questo commento per approfondimenti: http://www.gazzettadellaspezia.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3503:comunicazione-di-cessione-di-fabbricati&Itemid=318
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D.L. 21-3-1978 n. 59
Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1978, n. 80 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (Gazz. Uff. 19 maggio 1978, n. 137).
(commento di giurisprudenza)
12. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (*).
(*) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191. Vedi, anche, i commi 344 e 345 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 4 dell'art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e l'art. 2, D.L. 20 giugno 2012, n. 79.
APPROFONDIMENTI:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+cessione+fabbricato+30+giorni&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+cessione+fabbricato+30+giorni&aqs=chrome..69i57j69i58.328j0j9&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8
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D.Lgs. 25-7-1998 n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Pubblicato nella Gazz. Uff 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) (61) (64)
In vigore dal 12 aprile 2007
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. (63)
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. (62)
(61) Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 6 aprile 2007, n. 46).
(62) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(63) Comma modificato dall'art. 4-bis, comma 6-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 1, comma 1184, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
(64) Vedi, anche, l'art. 9, comma 10-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.