Data: 2014-07-29 22:43:36

Provvedimento attuativo Legge regionale 7 novembre 2013 n. 10

Sul BURL Serie Ordinaria n 31 - Mercoledì 30 luglio 2014 é stata pubblicata la D.g.r. 25 luglio 2014 - n. X/2203
Legge regionale 7 novembre 2013 n. 10 «Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione»: I provvedimento attuativo.

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la legge regionale 7 novembre 2013 n 10 «Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione» la quale prevede all’art 6 :
• comma 1 che la Regione, riconoscendo l'importanza che un prodotto di qualità riveste per il miglioramento dell'offer- ta rivolta al consumatore nonché per il rilancio dell'economia di settore, istituisce un apposito contrassegno regionale che attesti la vendita del pane fresco;
• comma 2 la Giunta, sentite le associazioni di produttori e panificatori definisce:
1 gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il conferimento del contrassegno regionale;
2 gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di pro- mozione e sostegno, avendo riguardo, in particolare, alle azioni di pubblicizzazione dei panifici e rivendite destina- tari del contrassegno, nonché alla sensibilizzazione del consumatore finale;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223 «Disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n 248, il quale definisce tra le altre cose l’attività di panificazione, panificio, pane fresco e pane conservato;
Atteso che in attuazione dell’ art 6 comma 1 la Direzione Attività Produttive Ricerca e innovazione ha studiato e predisposto un contrassegno condiviso in sede di Commissione Comunicazione così rappresentato: immagine con cornice verde e sfondo bianco con «effetto farina» e riportante la dicitura «qui pane fresco«;
Precisato che per la definizione di tale contrassegno sono sta- te sentite le Associazioni di Categoria e ANCI ;
Preso atto che con nota del 14 aprile 2014 - agli atti della struttura agevolazione per le imprese – Unioncamere Lombardia conferma la disponibilità del sistema camerale alla consegna del contrassegno regionale agli esercenti che ne fanno espressa richiesta, previa presentazione di apposita autocertificazione del legale rappresentante dell’esercizio di produzione e/o rivendita di pane fresco;
Richiamati:
• l’art 4, comma 3, della l n 248/2006, secondo il quale i Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza;
• l'art 9 della l r n 10/2013 , secondo il quale la vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata dalle ASL e dai comuni;
Ritentuto, conseguentemente, di approvare il contrassegno regionale di cui all’Allegato 1 e contestualmente di definire le modalità di conferimento del medesimo come da Allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Precisato che alla verifica dei requisiti previsti per l’assegnazione del predetto contrassegno provvederà il comune competente per territorio come previsto dalla normativa sopra richiamata ;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA
1 di approvare il contrassegno regionale di cui all’art 6 della l r 10/2013, volto ad identificare la vendita di pane fresco di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 di approvare altresì le modalità di conferimento dello stesso come da Allegato 2, parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;
3 di stabilire che la verifica dei requisiti previsti per l’assegnazione del predetto contrassegno verrà effettuata dal comune competente per territorio;
4 di pubblicare il presente provvedimento sul BURL della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione nonché sulla sezione amministrazione trasparente in attuazione del d lgs 33/2013;
5 di trasmettere il presente provvedimento ad Unioncamere Lombardia e ANCI Lombardia
Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 1
Vedi allegato


ALLEGATO 2
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRASSEGNO
L’istituito contrassegno regionale attesta la vendita di pane fresco, come da definizione di cui all’art 4 comma 2 ter L 4 agosto 2006, n 248
Tale strumento nasce dall’esigenza di garantire al consumatore un prodotto di qualità e di individuare il soggetto che lo produce e/o lo commercializza
1. DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO
Il contrassegno ha un formato 15 x 21
La cornice è di colore verde secondo il nuovo brand book di Regione Lombardia
Lo sfondo è bianco «con effetto farina» per richiamare le lavorazioni artigianali dei panificatori
E’ stampato a 4 colori solo fronte in materiale pvc su sfondo bianco
Coerentemente a quanto previsto dall›articolo 6 della Lr n 10/2013 è riportata la dicitura “qui pane fresco” ed è inserito il logo di Regione Lombardia in modo da garantire la massima leggibilità
2. ASSEGNAZIONE DEL CONTRASSEGNO
Il contrassegno regionale è distribuito dalla Camera di Commercio competente per territorio agli esercenti che ne fanno espressa richiesta previa presentazione di apposita autodichiarazione del legale rappresentante dell’esercizio di produzione e/o rivendita di pane fresco
3. UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO
Il contrassegno regionale dovrà essere applicato in modo da risultare visibile
E’ vietato apporre il contrassegno in sovrapposizione ad altre immagini e in modo inclinato
4. CONTROLLI E RIMOZIONE CONTRASSEGNO
I controlli dei requisiti previsti per l’assegnazione del predetto contrassegno verranno effettuati periodicamente dal Comune competente per territorio
La rimozione del predetto contrassegno è oggetto di una comunicazione specifica della Camera di Commercio su indicazione del Comune competente per territorio che verbalizza - a seguito degli intervenuti controlli - il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge

riferimento id:20690
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it