Cassazione: la tardiva consegna da parte dell’albergatore delle schede degli ospiti non è più reato
Sentenza n. 32777 del 23 luglio 2014
http://www.diritto.it/docs/5090548-cassazione-la-tardiva-consegna-da-parte-dell-albergatore-delle-schede-degli-ospiti-non-pi-reato?source=1&tipo=news
Finalmente una buona notizia e grazie per averla condivisa! :)
Quindi quali sanzioni ci sono per il ritardo nella comunicazione a questo punto?
Grazie a tutti e sinceri complimenti al forum.
Finalmente una buona notizia e grazie per averla condivisa! :)
Quindi quali sanzioni ci sono per il ritardo nella comunicazione a questo punto?
Grazie a tutti e sinceri complimenti al forum.
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Troveranno applicazione le sanzioni della legislazione regionale (se prevedono questa fattispecie) o quelle dell'eventuale disciplina comunale (ipotesi teorica).
Di fatto NON vi saranno sanzioni ..... fino a nuova regolamentazione.
anche se nno ci saranno sanzioni per chi come me ha l'inserimento online sul portale alloggiati ha al massimo 24 ore per l'inserimento perchè la data di arrivo del cliente è bloccata al massimo per 24 ore indietro....
e per me che ho un casavacanze in piena campagna senza internet...non è facile
federico
Attenzione che la cassazione ha annullato la sentenza del tribunale di Belluno perché ha dichiarato il fatto non costituente reato la CONSEGNA MATERIALE DELLE SCHEDE che NON esistono più! Il 3 comma dell'art.109 Tulps non parla più di consegne delle schede ma di comunicare per via telematica solo i dati degli alloggiati per cui leggete bene la sentenza perché la mancata comunicazione entro le 24 ore dei dati degli alloggiati ma comunque immediatamente all'arrivo se i soggiorni sono inferiori alle 24 ore (una notte) resta punibile penalmente ai sensi dell'art.17 del Tulps. E se la mancata comunicazione ė reiterata si può essere denunciati anche per l'art.81 del cp . Buona serata
riferimento id:20680[size=18pt] “Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 in Gazzetta - vigente dal 15/6/2019”
https://buff.ly/2Faqg6i
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019)[/size]
[img width=300 height=167]http://www.lagazzettamessinese.it/wp-content/uploads/2015/04/polizia_0415.jpg[/img]
Fra le varie disposizioni segnalo:
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».