E' pervenuto al ns ufficio (attività produttive/SUAP) un rapporto dei NAS, nel quale si comunica che una società che ha presentato una DUAAP per un subingresso in un'attività di somministrazione e bevande, di fatto esercita l'attività di intrattenimento danzante che esula dal semplice intrattenimento musicale. Il citato rapporto chiede di comminare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 666 c.p. e quella accessoria prevista sempre dalla stessa norma. Il dubbio è questo: sicuramente la sanzione accessoria (cessazione dell'attività abusiva) deve essere comminata dal ns ufficio, ma quella pecuniaria deve essere comminata dall'ufficio contravvenzioni del ns Comando di Polizia Locale? Grazie per il prezioso contributo
riferimento id:20662
E' pervenuto al ns ufficio (attività produttive/SUAP) un rapporto dei NAS, nel quale si comunica che una società che ha presentato una DUAAP per un subingresso in un'attività di somministrazione e bevande, di fatto esercita l'attività di intrattenimento danzante che esula dal semplice intrattenimento musicale. Il citato rapporto chiede di comminare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 666 c.p. e quella accessoria prevista sempre dalla stessa norma. Il dubbio è questo: sicuramente la sanzione accessoria (cessazione dell'attività abusiva) deve essere comminata dal ns ufficio, ma quella pecuniaria deve essere comminata dall'ufficio contravvenzioni del ns Comando di Polizia Locale? Grazie per il prezioso contributo
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Attenzione ad usare la terminologia corretta.
L'ordinanza dirigenziale con la quale intimi la cessazione dell'attività svolta senza titolo la puoi definire PROVVEDIMENTO CAUTELARE o DIFFIDA (cambia poco), ma NON è una sanzione accessoria (che adotteresti solo insieme all'ordinanza ingiunzione).
Così come NON è sanzione il verbale di accertamento e contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981 di competenza degli organi di vigilanza (invia la nota alla POLIZIA LOCALE) e che avrebbe dovuto/potuto fare direttamente il NAS o altro ufficio del Comando Carabinieri.
Quindi:
1) invia la nota alla Polizia locale
2) fai diffida
Ripassino: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15820.0
Per chi vuole approfondire:
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-05-48/video-formativi
Grazie per la consueta disponibilità.
riferimento id:20662scusate se ritorno sull'argomento ma mi sono resa conto che un anno fa abbiamo emesso nei confronti della stessa attività e stesso rapp. legale, un'ordinanza perchè esercitava abusivamente ( ovvero in presenza di DUAAP dichiarata irricevibile) sia l'attività di chiosco che l'intrattenimento con spettacoli con complessini e quant'altro.
sono in presenza di retiterazione?
perchè i NAS fanno riferimento all'art. 666 del C.P.
devo chiudergli l'attività come prevede l'art. del C.P. da uno a sette giorni?
grazie
scusate se ritorno sull'argomento ma mi sono resa conto che un anno fa abbiamo emesso nei confronti della stessa attività e stesso rapp. legale, un'ordinanza perchè esercitava abusivamente ( ovvero in presenza di DUAAP dichiarata irricevibile) sia l'attività di chiosco che l'intrattenimento con spettacoli con complessini e quant'altro.
sono in presenza di retiterazione?
perchè i NAS fanno riferimento all'art. 666 del C.P.
devo chiudergli l'attività come prevede l'art. del C.P. da uno a sette giorni?
grazie
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La reiterazione si ha se sono emesse ORDINANZE-INGIUNZIONE cioè provvedimento conclusivi di procedimenti sanzionatori pecuniari e non per l'adozione di provvedimenti cautelari o interdittivi come nel tuo caso.
Quindi non vi è reiterazione se, ad esempio, il soggetto ha pagato in misura ridotta (per il 666 non ammessa) o non gli è stata fatta sanzione pecuniaria