Requisiti di accesso alle attività commerciali - sentenza irrevocabile del 2012 - reato minaccia art. 612 comma 2 c.p. - circostanza :art. 61 n. 9 del c.p. - recidiva art. 99 c. 4 - dispositivo: reclusione mesi 3 + giorni - senza sospensione condizionale della pena. La suddetta condanna rientra tra quelle ostative per l'avvio dell'attività commerciale e previste dall'art. 71 c.1 lett.c del D.lgs 59/2010?
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Requisiti di accesso alle attività commerciali - sentenza irrevocabile del 2012 - reato minaccia art. 612 comma 2 c.p. - circostanza :art. 61 n. 9 del c.p. - recidiva art. 99 c. 4 - dispositivo: reclusione mesi 3 + giorni - senza sospensione condizionale della pena. La suddetta condanna rientra tra quelle ostative per l'avvio dell'attività commerciale e previste dall'art. 71 c.1 lett.c del D.lgs 59/2010?
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NON RIENTRA FRA I REATI OSTATIVI
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Requisiti morali dell’art.71 del D.L.gs 59/10
1.Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo
che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a
tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo
edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice
penale (artt. 513(turbata libertà dell’industria o del commercio) – 513/bis(illecita
concorrenza con minaccia o violenza) – 514(frodi contro le industrie nazionali) – 515(frode
nell’esercizio del commercio) – 516(vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine) – 517(vendita di prodotti industriali con segni mendaci) – 517/bis(circostanza
aggravante)), ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati
contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del
codice penale (artt. 438(epidemia) – 439(avvelenamento di acque o di sostanze
alimentari) – 440(adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) –
441(adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute) –
442(commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) – 443(commercio o
somministrazione di medicinali guasti) – 444(commercio di sostanze alimentari nocive) –
445(somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica) –
446(confisca obbligatoria) – 448(pene accessorie));
e)coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f)coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2.Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in
giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati
concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco
d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui
giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai
sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la
pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni
decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4.Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in
giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non
intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5.In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1
e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta
all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i
requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra
persona preposta all'attività commerciale.