Nel caso di trasferimento di locali nell'ambito della stessa sede farmaceutica di una farmacia privata mi confermate, come credo, che la procedura è rimasta quella dell'art. 1 della L. 475/1968 e quindi: domanda del titolare, da pubblicare sull'Albo Pretorio del Comune e dell'Azienda ASL, parere dell'ASL, rilascio dell'autorizzazione al trasferimento subordinata al parere della Commissione di Vigilanza ASL? In questa materia non si possono applicare i principi dell'art. 19 della L. 241/90? Grazie
riferimento id:20650va bene la forma autorizzativa che dici. il presupposto originario si trova nel R.D. 27-7-1934 n. 1265 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
Art. 111. L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.