Buongiorno,
una agenzia di affari che tiene in conto vendita oggetti usati deve fare la Scia (e autovidimazione registro) delle cose usate?
In alcune risposte ai topic troviamo che è necessaria la Scia cose usate, al corso del 17/07/2014 è stato detto di no.
Quale è l'informazione corretta da dare alla ns. utenza?
Grazie
A parere di chi scrive, dato un acquirente, un venditore e un agente di affari, se la merce rimane di proprietà del venditore finché non si conclude l'affare e poi passa direttamente nella proprietà dell’acquirente, allora in capo all’agente, che si è limitato a mettere in contatto i due soggetti, non si configura il commercio di cose usate né commercio al dettaglio, quindi nessuna comunicazione ex art. 126 TULPS e nessuna SCIA per esercizio di vicinato o commercio on-line, ecc.
L’art. 126 TULPS dispone che n[i]on può esercitarsi il [u]commercio[/u] di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza[/i].
Tieni conto che le case d’asta (che in genere trattano proprio beni usati di notevole valore) sono assoggettate ai sensi dell’art. 205 del Reg. TULPS all’art. 115 TULPS.
L’agente di affari è già sottoposto agli obblighi di registrazione delle operazioni e alla verifica dei requisiti morali. Il relativo registro deve riportare la natura degli affari.