Data: 2014-07-28 06:08:50

società cooperativa sportiva dilettantistica

Il presidente di una società cooperativa sportiva dilettantistica chiede a questo SUAP chiarimenti riferiti ai titoli  abilitativi necessari,  allo svolgimento di alcune attività.
Nell'immobile c'è un locale attrezzato adibito a palestra, mentre all'esterno ci sono almeno tre campi da tennis ed una piccola piscina.
Essendo attività non rivolte al pubblico ma soltanto ai soci della cooperativa, il presidente ritiene di non aver necessità di presentare alcuna SCIA, nè di palestra nè per la piscina.
Ha dichiarato inoltre di aver ricevuto recentemente il controllo da parte della Guardia di Finanza, la quale almeno al momento dell'ispezione non ha fatto rilevare nulla di anomalo. Personale dell'ASL invece, in seguito ad una recente verifica, avrebbe fatto presente la necessità di dotarsi della SCIA per la piscina.
Tutto ciò mi ha creato un pò di dubbi sulla risposta da dare.
Quindi chiedo a voi conferma: è corretto pensare che per il fatto che la società cooperativa non si rivolge al pubblico non ha necessità di titoli abilitativi per lo svolgimento dell'attività di palestra, piscina e noleggio campi da tennis?
Grazie

riferimento id:20636

Data: 2014-07-28 14:56:55

Re:società cooperativa sportiva dilettantistica

La questione è delicata.
La normativa regionale sulle palestre di cui alla Legge n. 72/2000 e DPGR n. 7R/2002 non introduce distinzioni tra associazionismo e non, dettando le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti, spazi e attrezzature per l'esercizio di attività motorie, ricreative e sportive, che restano subordinate a denuncia di inizio di attività (oggi SCIA) al comune dove è situato l'impianto.
Tant’è vero che il DPGR 7R/2002 dispone che lo stesso si applica [u]ai locali [/u]presso cui si svolgono le attività di cui all' articolo 2 , comma 1, lettera a) dello stesso regolamento, ivi compresi quelli ubicati presso stabilimenti termali e centri benessere.
Con questo sembrerebbe che la regione abbia applicato una logica simile a quella della somministrazione nei circoli per la quale, benché esercitata in modo non pubblico, resta comunque sottoposta a SCIA.

Sull’argomento non ho mai trovato sentenze specifiche ma solo generiche come quella della cassazione penale n. 36647/2013 che ribadisce sempre il solito concetto:

[i]3. La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che sussiste il reato di cui all’art. 681 cod. pen. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) allorché venga esercitata un’attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come sede di un’associazione privata (nella specie come una palestra) ed accessibile come tale solo ad una ristretta cerchia di soci, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque, mediante il pagamento di una quota di adesione, allorché manchino, come nella specie in esame, le autorizzazioni amministrative prescritte per l’esercizio di attività in luoghi aperti al pubblico (cfr., in termini, Cass. sez. 1 n. 20268 del 28/4/2010, Criscuolo, Rv. 247211).
4. Nella specie in esame gli accertamenti di p.g. svolti hanno evidenziato come i locali dell’associazione indicata in narrativa, seppur formalmente finalizzati all’esercizio di una palestra per i soci dell’associazione, venivano in realtà utilizzati come locale da ballo aperto a chiunque fosse intervenuto, essendo stata la ricorrente sorpresa a riscuotere dagli astanti il prezzo d’ingresso, pari ad Euro 5,00 a persona.[/i]

Io ritengo che la massima libertà associativa riconosciuta dalla costituzione sia preponderante rispetto a qualsiasi altra norma. Ritornando all’esempio della somministrazione si può notare che è vero che è sottoposta a SCAI ma si tratta anche di un’attività accessoria, eventuale e di conforto riepetto a quella dell’associazione, non rappresenta, quindi, l’attività sociale.

Nel tuo caso, a parere mio, nulla può essere imposto a chi si associa, senza fini di lucro, al fine della condivisione e della promozione di attività non vietate dalla legge.
Sulla piscina, ugualmente, si può notare che ai sensi della LR 8/2006 le piscine ad uso privato sono sottoposte a poche condizioni fra le quali non si ritrova la SCIA.

Detto questo e richiamando i principi espressi dalla cassazione, là dove è riscontrabile nei fatti un “esercizio pubblico” dell’associazione, ollora si va a determinare la necessità delle abilitazioni che la legge impone per la tutela dell’utenza in generale.


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