Gestioni associate: meglio l'UNIONE o la CONVENZIONE?
Un vantaggio delle Unioni è quello che sono escluse dal patto di stabilità:
Unioni di Comuni sempre escluse dal Patto di stabilità
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-08-05/unioni-comuni-sempre-escluse-065020.shtml?uuid=AbVkENKI
Ci sono altri vantaggi?
In particolare in tema di "spese del personale" ci sono agevolazioni per chi segue la strada dell'UNIONE?
Leggendo qui:
http://www.self-entilocali.it/2014/03/24/toscana-deliberazione-n-3-spesa-personale-unione/
non sembra che i vantaggi in tema di personale siano molti...
Grazie!
Il fatto che le Unioni di Comuni non sono soggette al patto di stabilità significa che il turnover è pari a 1, come avviene nei comuni con meno di 1.000 abitanti (anch'essi non soggetti al patto di stabilità)?
Infatti in termini assunzionali, per i comuni soggetti al patto di stabilità si deve far riferimento all'articolo 1 commi 557, 557bis e 557ter della legge 296/2006
Per i comuni NON soggetti al patto di stabilità si deve far riferimento all'articolo 1 comma 562 della legge 296/2006.
http://rassegna.provincia.bergamo.it:81/Articles/20140711/Art00013_20140711.htm
[i]Per gli enti non soggetti al patto, invece, ossia per i comuni con meno di 1.000 abitanti e per le unioni di comuni, rimane confermata la regola del turnover integrale «per teste» fissata dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006[/i]
PERSONALE utilizzato presso altri Enti - chiarimenti Corte dei Conti 20/6/2016
[img width=300 height=144]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13532968_10210426518248529_9024460924279986951_n.jpg?oh=2556139f13fc6ea7892e6f94e1395f24&oe=58364E9F[/img]
[color=red][b]CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE – deliberazione 20 giugno 2016, n. 23.[/b][/color]
Per le esposte considerazioni, si ritiene che la questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione Piemonte con la deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG vada risolta nel senso che i limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, non trovano applicazione nei casi in cui, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, gli Enti utilizzano l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all’Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale.
Tali condizioni si verificano allorché gli Enti di cui al richiamato comma 557 utilizzano le prestazioni del dipendente in modo contestuale e reciproco ovvero in posizione di comando, secondo tempi, modi, condizioni e limiti definiti nell’atto autorizzativo o in apposita convenzione nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nonché degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, a garanzia dell’invarianza della spesa complessivamente considerata.
A tal fine, l’Ente che autorizza l’utilizzo a tempo parziale o in posizione di comando del proprio dipendente a tempo pieno dovrà verificare in concreto che i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni, computando figurativamente nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 l’importo delle economie realizzate nell’ambito del lavoro flessibile.
[size=18pt][b]TESTO COMPLETO SU: http://buff.ly/294osh3[/b][/size]