Buongiorno,
vorrei avere più informazioni e chiarimenti circa i corsi S.A.B. on-line. Grazie a voi ho scoperto che, per essere valido, l’esame va sostenuto presso la regione nella quale il gestore è accreditato e non dove ha sede, così sarà valido su territorio nazionale. Vagando su internet ho visto il corso di Fiore Rosalba..
http://www.fiorerosalba.com/corsi-online/corsi-somministrazione-alimenti-e-bevande.html
come faccio a sapere dove è accreditata? chi devo contattare?
Non mi è chiaro se sia più opportuno nel caso della gestione sostenere il corso sotto il profilo sanitario o amministrativo. Mi pare di capire debba essere di tipo amministrativo, sbaglio?
Un’altra questione; vivo e vorrei aprire nella regione Lazio, ma se volessi decidere dopo qualche anno di spostare la mia attività in un'altra regione o addirittura all’estero come devo comportarmi? Sul sito della Sig.ra Fiore Rosalba c’è scritto che l'attestato ha validità anche in Europa, è vero che non dovrò sostenere un altro esame? Immagino che le regolamentazioni cambino, ma non posso esserne certa. Su internet non sono riuscita a trovare delle risposte soddisfacenti quindi mi rivolgo a voi. Spero possiate aiutarmi un po'.
Ecco alcuni chiarimenti:
1) per aprire una attività occorre il REQUISITO PROFESSIONALE dell'art. 71 Dlgs 59/2010. Uno dei requisiti è il corso SAB
2) il requisito professionale lo deve avere UNO SOLO nell'impresa (titolare, dipendente, esterno preposto ecc...)
3) diverso è il requisito SANITARIO (cosiddetto corso HACCP) che o devono avere tutti quelli che entrano a contatto con alimenti (corso di 4-12 ore)
4) il corso SAB lo si può fare ovunque, a prescindere da dove si ha la residenza e da dove si lavora. Esso abilita su tutto il territorio nazionale e, in base al principio COMUNITARIO di libertà di stabilimento anche all'estero in Europa (ma in altri paesi potrebbero esservi ulteriori requisiti)
5) In rete vi sono centinaia di corsi. Lei si accerti che le viene rilasciato da soggetto che ha chiesto RICONOSCIMENTO REGIONALE (quindi l'attestato deve contenere la formula "Valido quale requisito professionale ai sensi del Dlgs 59/2010 e normativa regionale" o formula simile .....)
Oltre al link da lei citato gliene segnalo altri (perchè possa valutare prezzi e contenuti)
http://www.emagister.it/corso_commercio_alimentare_somministrazione_alimenti_e_bevande-ec2475063.htm
http://www.scuolaformazionebsa.it/corsi-area-commerciale-riconosciuti-dalla-regione-lazio/corso-ex-rec-roma
http://www.laborsecurity.it/haccp/corso-ex-rec-somministrazione-alimenti-e-bevande-120-ore/
http://www.igbservice.it/prog_exrec_1.html
http://www.corsi-roma.it/scuola/corso-rec-roma-riconosciuto-regione-lazio
ecc....
******************
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 )
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle
norme sui giochi)).
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza, salvo riabilitazione.))
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio
relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in
qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa',
associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante
legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta
all'attivita' commerciale.))
((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e 6)) dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287.
4) il corso SAB lo si può fare ovunque, a prescindere da dove si ha la residenza e da dove si lavora. Esso abilita su tutto il territorio nazionale e, in base al principio COMUNITARIO di libertà di stabilimento anche all'estero in Europa (ma in altri paesi potrebbero esservi ulteriori requisiti)
In altri paesi all'interno dell'Europa?
Per tutto il resto è stato chiarissimo, la ringrazio!
E grazie molte anche per il DL ed i link. Utilissimi.
4) il corso SAB lo si può fare ovunque, a prescindere da dove si ha la residenza e da dove si lavora. Esso abilita su tutto il territorio nazionale e, in base al principio COMUNITARIO di libertà di stabilimento anche all'estero in Europa (ma in altri paesi potrebbero esservi ulteriori requisiti)
In altri paesi all'interno dell'Europa?
Per tutto il resto è stato chiarissimo, la ringrazio!
E grazie molte anche per il DL ed i link. Utilissimi.
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[color=red]In sintesi uno stato dell'unione Europea deve riconoscere come validi nel proprio territorio i requisiti professionali riconosciuti validi in altra parte d'Europa.
Un pasticcere che può lavorare in italia potrà farlo anche in Francia e viceversa.
NORMALMENTE non occorrono riconoscimenti di titoli o altre abilitazioni. ma non è sempre così, quindi occorre verificare nel Paese di destinazione se sono previsti RICONOSCIMENTI PREVENTIVI o se occorrono ulteriori requisiti.
Ad esempio un fornaio francese potrà lavorare in italia ma dovrà fare il corso HACCP se in Francia non lo ha fatto!
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Tutto perfettamente chiaro, grazie!
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