In merito all'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento a decorrere dal primo luglio 2014 sulla PCC (articolo 27 dl66 2014)... vanno inserite TUTTE le fatture che arrivano, e in più vanno segnalate a parte (entro il 15 del mese successivo) quelle non pagate nei termini OPPURE vanno inserite solo quelle non pagate....?
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In merito all'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento a decorrere dal primo luglio 2014 sulla PCC (articolo 27 dl66 2014)... vanno inserite TUTTE le fatture che arrivano, e in più vanno segnalate a parte (entro il 15 del mese successivo) quelle non pagate nei termini OPPURE vanno inserite solo quelle non pagate....?
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L'articolo 27 sembra riferirsi a TUTTE LE FATTURE, sia quelle segnalate dagli interessati che quelle arrivate con altro canale. Sia pagate che da pagare.
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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079) (GU Serie Generale n.95 del 24-4-2014) note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).
Art. 27
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'
inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Trasparenza nella gestione dei debiti contratti
dalle pubbliche amministrazioni)
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di
formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni
pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono
comunicare, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo
7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di
pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove
previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).
2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla
base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla
rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste
equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni,
forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni
professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.
3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche
amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, i
dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e
ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni in modalita' automatica.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le
amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima
piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi
ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per
somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a
prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia
stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e
successive modificazioni.
5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e
4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di
pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica
i dati riferiti alla stessa.
6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del
presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
Includono, altresi', le informazioni relative alla natura, corrente o
capitale, dei debiti nonche' il codice identificativo di gara (CIG),
ove previsto.
7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili
alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti accreditati
sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei
crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo
7, comma 4-bis, nonche' utilizzabili per la tenuta del registro delle
fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.
8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e'
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale del dirigente responsabile e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure
analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile verifica la corretta
attuazione delle predette procedure.
9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.".
2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2:
a) al primo periodo, le parole: "le regioni e gli enti locali
nonche' gli enti del servizio sanitario nazionale", sono sostituite
dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "La nomina e'
effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali,
degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; dalla Ragioneria
territoriale dello Stato competente per territorio per le
certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.";
c) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Ferma restando
l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il
mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non
motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del
dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La
pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non
puo' procedere ad assunzioni di personale o ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.".
d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La
certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di
pagamento. Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data
prevista per il pagamento.".