Buongiorno,
sono pervenute al protocollo generale dell'Ente, 15 istanze per "autorizzazione ai sensi dell'art.53 del DPR495/92 per la posa di cartelli pubblicitari".
La ditta del Nord Italia vorrebbe installare i cartelli pubblicitari lungo le strade comunali e ci chiede l'autorizzazione.
Premesso che le istanze sono transitate dal protocollo, girate all'ufficio tributi e poi arrivate al Ns. ufficio SUAP, in modalità cartacea.
A parte questi "dettagli" che rimarcheremo nella nota di risposta, il quesito che intendo sottoporre è il seguente:
in un capoverso di questa istanza è specificato ...cito testualmente "il cartello pubblicitario sarà collocato su terreno di proprietà PRIVATA, precisiamo che sarà cura della società scrivente acquisire eventuali titoli legittimanti la posa del cartello stesso una volta acquisita l'autorizzazione da parte del comune".
Che tipo di autorizzazione vogliono?? forse è un'autorizzazione al codice della strada?? nel caso sarà la polizia Locale a dare il N.O.???
Ma se il terreno è di proprietà PRIVATA , non dovrebbero acquisire il titolo legittimante all'utilizzo del terreno privato e poi per l'installazione fare la duaap con modello A16???
Grazie in anticipo.
ne sono arrivate altre 20.... aiuto!!
riferimento id:20600Fortunata. Con oggi sono a 62.
riferimento id:20600L'installazione di mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio sono soggette ad AUTORIZZAZIONE COMUNALE ai sensi del codice della strada (art. 23 - http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-ii-della-costruzione-e-tutela-delle-strade/art-23-pubblicita-sulle-strade-e-sui-veicoli.html).
L'autorizzazione è espressa (NO SCIA nè silenzio assenso) e la si rilascia previo parere di:
1) ente proprietario della strada (comune, provincia, anas ecc....)
2) valutazione del rispetto del regolamento comunale/edilizio
Di solito si chiede parere a ufficio tecnico e polizia locale.
Il mezzo che oispita la pubblicità potrebbe essere soggetto a TITOLO EDILIZIO (scia) per la sua costruzione.
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MEZZI PUBBLICITARI: niente scia nè silenzio-assenso
Vedi:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4408.msg9797#msg9797
T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 05-02-2010, n. 55
L'istituto del silenzio-assenso non si applica ai procedimenti relativi alla installazione di cartelli pubblicitari e non all'affissione diretta di materiale pubblicitario sui cartelli medesimi.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 06-04-2009, n. 3141
Costituisce jus receptum chel'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari attraverso il meccanismo del silenzio assenso (in base al citato Regolamento comunale ed alla più generale previsione dell'art. 20 L. n. 241/1990), non trova applicazione allorché la posa dei mezzi avviene su suolo pubblico, essendo necessario, in tale caso, un esplicito provvedimento concessorio.
Cass. civ. Sez. I, 01-03-2007, n. 4869
L'istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica. Ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell'art. 23 codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992, non possono essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione.
Cass. civ. Sez. II, 01-03-2007, n. 4869 (rv. 595082)
L'istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica. Ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell'art. 23 codice della strada, non possono essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione. (Rigetta, Giud. pace Borgomanero, 4 Agosto 2003)
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 16-01-2007, n. 37
Va rilevato che l'esistenza di un obbligo, per l'Amministrazione, di adottare un provvedimento espresso, a fronte della domanda di installazione di cartelli pubblicitari, appare fuori discussione, alla luce della normativa in materia. Infatti, l'art. 23del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), allorché subordina l'installazione all'autorizzazione o al nulla-osta dell'ente proprietario della strada (cfr. commi 4° e 5°), implica necessariamente che, a fronte della domanda di autorizzazione del soggetto interessato, l'amministrazione proprietaria si pronunci esplicitamente, nel rispetto, del resto, del generale principio dell'art. 2 della L. n. 241/1990. Inoltre, l'art. 53, comma 5°, del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada), impone, per i casi di autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4°, del Codice, che l'ufficio competente si pronunci entro il termine di sessanta giorni.
Certamente, per acquisire tutti i titoli abilitativi necessari devono presentare una DUAAP con i modelli A0, A1, A16 e tutto quello che eventualmente risultasse necessario dalla check list
Mi fa piacere sapere che ci sia qualcuno (grazie iannece della solidarietà!) con cui condividere le problematiche.
dalla lettura delle vostre risposte mi pare di capire che devo comunque andare in cds onde acquisire i vari pareri discrezionali e/o titoli abilitativi dei vari enti interessati.
Inoltre, la ditta menziona nell'istanza un esenzione per il pagamento del bollo, ma se il procedimento va in cds la marca/le marche sono dovute..
Ps: mi comunicano dal protocollo che ne sono arrivate altre 30.
Credo che ci sia una epidemia in Italia. Ho trovato altri comuni con la stessa problematica. Tra l'altro mi riferisce l'Ufficio Commercio che ha provato a telefonare ma non risponde nessuno. Ha provato a scrivere via email ma questa torna indietro.
Non vorrei che la società miri al nuovo contenuto della legge 241/90:
Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento)
(articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
(comma introdotto dall'art. 28, comma 9, legge n. 98 del 2013)
2. (comma abrogato dall'Allegato 4, articolo 4, del d.lgs. n. 104 del 2010)
A volte le ditte che si occupano di queste pratiche sono PAGATE A COTTIMO, cioè a pratiche presentate oppure presentano le istanze per bloccare la concorrenza (confidando nella cronologia della valutazione).
Ricorda che la ditta ha UNA PEC SICURA e quindi evita di telefonare!!!!!!
http://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies
Scrivigli una bella pec e archivia!!!!!!!!!!
Scusate mi intrometto per verificare di aver capito:
Se l'installazione di cartelli pubblicitari non va ne' in SCIA ne' in silenzio assenso ma richiede sempre un'autorizzazione espressa, cio' signfica che tale intervento richiede sempre una CDS in quanto impone delle valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni in relazione a: [color=red]tutela della salute e della pubblica incolumita' quando le norme vigenti richiedono un'autorizzazione espressa[/color]
Ho interpretato bene?
Normalmente per questo tipo di intervento i SUAP richiedono una CDS solo qualora l'installazione debba avvenire in zona sottoposta a vincolo.
E ancora un dubbio: perche' si prevede un tale procedimento solo per i cartelli pubblicitari e non per le insegne di esercizio? Non mi pare che il Codice della Strada introduca tale distinzione.
Grazie
Saluti
siamo arrivati a quota 83 istanze.....
il Comune di Ripabottoni (Campobasso) un paesino di 520 abitanti ha fatto una determina per ogni istanza (40 determine)......
Il fatto che la norma preveda un'autorizzazione espressa NON implica automaticamente la conferenza di servizi. Se così fosse, dovremmo andare praticamente sempre in CdS.
Secondo la LR 3/2008, la CdS è necessaria se la valutazione è discrezionale. Di norma le insegne seguono un procedimento di immediato avvio.
Richiesta MASSIVA di autorizzazioni per CARTELLONI PUBBLICITARI e indennizzo
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20910.0
Posto un contributo nel caso fosse utile:
http://ufficiotecnico2012.blogspot.it/2014/08/mezzi-pubblicitari-e-istanze-fraudolente.html
8)
Credo che ci sia una epidemia in Italia. Ho trovato altri comuni con la stessa problematica. Tra l'altro mi riferisce l'Ufficio Commercio che ha provato a telefonare ma non risponde nessuno. Ha provato a scrivere via email ma questa torna indietro.
Non vorrei che la società miri al nuovo contenuto della legge 241/90:
Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento)
(articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
(comma introdotto dall'art. 28, comma 9, legge n. 98 del 2013)
2. (comma abrogato dall'Allegato 4, articolo 4, del d.lgs. n. 104 del 2010)
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Consigliate di inviare comunicazione di avvio del procedimento e quindi dopo aver acquisito i pareri contrari di PM e UT predisporre il preavviso di rigetto?
Entro quanti giorni deve essere inviata la comunicazione di avvio del procedimento? 3 giorni come prevede il DPR n. 300/1992...
Grazie.
Grazie Paolo, davvero interessante e utile il tuo contributo.
riferimento id:20600
Consigliate di inviare comunicazione di avvio del procedimento e quindi dopo aver acquisito i pareri contrari di PM e UT predisporre il preavviso di rigetto?
Entro quanti giorni deve essere inviata la comunicazione di avvio del procedimento? 3 giorni come prevede il DPR n. 300/1992...
Grazie.
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Se la domanda è ricevibile (trasmessa per pec e contenente tutti gli allegati e dichiarazioni) allora devi:
- far regolarizzare il bollo
- far pagare i diritti
- MANDARLA AVANTI chiedendo i pareri
Se i pareri saranno negativi --- preavviso e diniego.
Non esiste un termine perentorio per l'avvio del procedimento (NON NECESSARIO).
Leggi quanto hanno fatto le altre amministrazioni ed uniformati il più possibile.
Se la domanda è irricevibile va dichiarata come tale.
Il fatto che la norma preveda un'autorizzazione espressa NON implica automaticamente la conferenza di servizi. Se così fosse, dovremmo andare praticamente sempre in CdS.
Secondo la LR 3/2008, la CdS è necessaria se la valutazione è discrezionale. Di norma le insegne seguono un procedimento di immediato avvio.
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Mi sfugge l'obbligo di procedere con DUAAP...la pratica può ritenersi irricevibile? Almeno su area privata (su area pubblica???) mi pare che questa sia necessario procedere tramite procedimento SUAP o ai sensi delle Direttive SUAP Sardegna si tratta di concessioni che esulano dall'ambito di applicazione della 3/2008?
Grazie mille!
Come nella generalità delle iniziative connesse con l'esercizio di un'attività di produzione di beni e servizi svolta in forma imprenditoriale o professionale, la competenza è del SUAP e le pratiche presentate ad altri uffici, così come quelle presentate in difformità dalle disposizioni della LR 3/2008 e del DPR 160/2010, sono irricevibili ai sensi dell'art. 1, comma 20 della LR 3/2008 (Le altre amministrazioni, compresa quella regionale, dichiarano l’irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni loro presentate se di competenza del SUAP).
Non sono concessioni, e non ci sono motivi per cui debba ritenersi esclusa la competenza del SUAP.
Grazie sempre molto esauriente e tempestivo!
riferimento id:20600Mezzi pubblicitari e istanze fraudolente
http://ufficiotecnico2012.blogspot.it/2014/08/mezzi-pubblicitari-e-istanze-fraudolente.html
Anche nel mio Comune sono arrivate una marea di istanze al protocollo generale, ciascuan con un sacco di allegati praticamente impossibili da aprire. Tali pec sono state girate a diversi uffici tra cui il suap che ha prontamente risposto con propria pec suap specificando l'impossibilità alla lettura/ apertura dei file e pertanto la non chiarezza del contenuto dell'istanza. Si ivitava la ditta a prendere contatti diretti con il suap (attarverso pec+ numero fisso + cellulare) al fine di chiarire i dettagli dle procedimento. A tale mia pec non hanno mai risposto, e nella loro pec non vi è alcun riferimento telefonico da contattare in caso di necessità pur nel loro interesse..
Ho comunque specificato l'esigenza di utilizzare la modulitsica in uso in sardegna (DUAAP ecc) e il link da cui scaricare il tutto, ed ho invitato alla valutaione dell'otteniemento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, nulla osta quest'ultimo propedeutico (almeno per nostro regolamento), all'istanza al suap poi necessaria per il parere dell' edilizia o eventuale richiesta ad altri enti in caso di vincolo dlel'area...
Ancora non ho avuto da loro alcun riscontro... Anche io ero molto preoccupata per quanto precisato prima circa il decorso dei termini ....
Sequestrato il dominio internet della società Average srl
Sequestrato il dominio internet della società Average srl, la soddisfazione del sindaco
http://www.riviera24.it/articoli/2014/11/12/185986/sequestrato-il-dominio-internet-della-societa-average-srl-la-soddisfazione-del-sindaco
Totem pubblicitari "a raffica", imprenditore finisce denunciato in mezza Italia
http://www.verbano24.it/index.php/6231-totem-pubblicitari-a-raffica-imprenditore-finisce-denunciato-in-mezza-italia