Data: 2014-07-25 08:11:31

Attività di estetista presso distributore di carburanti

Buongiorno,

ci è stato chiesto se sia possibile aprire un centro di estetista presso un distributore di carburanti.
Il richiedente vorrebbe utilizzare parte dell'edificio annesso al distributore che attualmente viene utilizzato per la vendita di accessori.
Considerato che l'art. 56 della legge RT 28/2005 elenca precisamente le attività ed i servizi integrativi per gli impianti di carburanti, non prevedendo le prestazioni estetiche, mentre l'art. 8 della legge RT 28/2014, che disciplina l'attività di estetista in seguito alla modifica apportata con la l. RT 38/2013 prevede che gli esercizi commerciali possano esercitare l'attività di estetista, ovviamente rispettando il regolamento comunale e i requisiti igienico sanitari, la vendita di carburanti può essere definito "esercizio commerciale"?
Se sì quale delle due norme regionali prevale (il codice del commercio o la legge per attività di estetica)?

Nel caso in cui l'attività di estetista non venisse intrapresa come attività secondaria, ma come principale da un'impresa diversa da quella che gestisce il distributore, fatti salvi sempre i requisiti igienico sanitari e la possibilità di ottenere il cambio di destinazione d'uso del locale, è comunque compatibile con l'attività di distributore di carburanti?

Grazie

Virna Seravalle

riferimento id:20599

Data: 2014-07-25 16:20:30

Re:Attività di estetista presso distributore di carburanti

E' solo un problema di DESTINAZIONE D'USO.
Normalmente gli impianti di carburante si localizzano OVUNQUE in deroga alle destinazioni d'uso degli strumenti urbanistici ma, OVVIAMENTE, possono svolgere solo l'attività principale (vendita prodotti petroliferi) ed i servizi accessori e complementari.
Per poter svolgere gli altri occorre una NORMA DELLO STRUMENTO URBANISTICO che lo consenta.

Altrimenti l'attività di estetica è incompatibile.

riferimento id:20599

Data: 2014-07-25 18:05:35

Re:Attività di estetista presso distributore di carburanti

La legge regionale 28/2004 ha introdotto delle disposizioni un po’ tautologiche e un po’ innovative, nel senso che l’esercizio congiunto nel solito ambiente/unità locale di due attività non oggettivamente incompatibili è sempre ammesso, fatte salve le disposizioni sulla destinazione d’uso in riferimento all’attività prevalente (quindi in questo caso non importa affermarlo) e nel senso che la precisa disposizione a cui ti riferisce sembrerebbe significare che in un esercizio commerciale è sempre ammessa l’attività estetica a prescindere dalla destinazione d’uso (significato innovtivo)

Nel tuo caso mi sembra una fattispecie poco opportuna ma da un punto di vista strettamente legale non vedo altre preclusioni se non quelle di carattere igienico-sanitario o [u]quelle legate ad una precisa destinazione d’uso assegnata a quei fabbricati[/u] (da verificare da comune a comune)

L’art. 28, comma 8 del DL 98/2011, tradotto nella legge regionale dispone:

[i]Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a)  l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b)  l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c)  la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale[/i]

Quindi, le prime due ipotesi sono consentite in ogni caso (senza vincoli derivanti neanche dalle norme di rifermento delle attività), la terza ipotesi, quella residuale, è possibile se le relative norme per le eventuali altre attività non apportano motivi ostativi. Siccome la LR 28/2004 fa salva l’ipotesi di svolgimento in esercizi commerciali, a maggior ragione direi che è ok.

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