Data: 2011-09-15 07:19:42

ancora attività congiunta nella stessa unità locale

Ho letto il quesito di Mirta del 28 Luglio; noi abbiamo però il caso di due tatuaggiatori: prima c'era una ditta individuale con un addetto, ora vorrebbero esercitare con due ditte individuali, con la ditta precedentemente attiva che farebbe una riduzione dei locali e con l'altra come nuova apertura. Avrebbero in comune il magazzino, i bagni e la sala attesa ed ognuno avrebbe lo spazio per esercitare l'attività e la disinfezione degli strumenti. E' vero che va tenuto di conto dell'art. 35 del D. Lgs 59/2010 ma qui siamo nel campo delle attività professionali regolamentate: ci sono tutti i requisiti minimi strutturali previsti dal DPGR 47/R del 2007, in particolare l'art. 45..... mi sembra che non ci sono indicazioni normative che permettano l'utilizzo in comune di parti di struttura (nel caso di attività distinte). Non possono fare società per motivi personali.
Che si può fare?
Antonella ::)

riferimento id:2059

Data: 2011-09-15 07:27:29

Re:ancora attività congiunta nella stessa unità locale

Ciao, ti ribadisco che a mio avviso due attività, anche di tatuatori (che non sono attività regolamentate ai fini di quanto previsto dall'art. 35) possono coesistere a condizione che CIASCUNA possieda i requisiti strutturali, pur mediante ambienti e locali condivisi con altra attività.

riferimento id:2059

Data: 2011-09-15 10:48:00

Re:ancora attività congiunta nella stessa unità locale

Ok; ma quale sono le professioni regolamentate?

riferimento id:2059

Data: 2011-09-15 13:22:31

Re:ancora attività congiunta nella stessa unità locale


Ok; ma quale sono le professioni regolamentate?
[/quote]

Preciso meglio.
L'attività di ESTETISTA è attività regolamentata ai sensi della normativa (direttiva 2005/36/CE) - allego l'elenco delle attività.

Ma l'art. 35 dispone:
a)  professioni  regolamentate,  [color=red]nella  misura  in  cui  cio'  sia
giustificato  per  garantire  il  rispetto  di  norme  di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita'[/color];

Ciò occorre che sia una attività regolamentata ED INOLTRE che ciò sia necessario per garantire la deontologia ecc...... Ciò non è previsto per tatuatori, piercing, estetisti ecc... in quanto non esistono norme deontologiche di questo tipo
.

riferimento id:2059
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