Data: 2014-07-24 14:53:29

autorizzazioni esercizio distributori carburanti uso privato

in una richiesta di parere e relativa risposta, presente sul vostro forum datata 2011, viene evidenziato che le autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti hanno validità illimitata ma devono essere sottoposte a nuovo collaudo dopo 15 anni di esercizio
nella risposta, relativamente all'obbligo di collaudo, viene citato l'art 10  del dpr 160/2010, ma in tale articolo non si evincono le caratteristiche del collaudo (tipologia ed esecutori); analogamente il dlgs32/98 prescrive il collaudo entro i 15 anni, ma non da ulteriori informazioni al riguardo.
Unico riferimento che ho trovato è il collaudo in fase di messa in esercizio effettuato da una commissione nominata dal comune (formata normalmente da VVF, Aroa e ASL), ma nemmeno nei riferimenti del comune ho trovato indicazioni a collaudi successivi
E' possibile avere delucidazioni sulla caratteristiche tecniche del collaudo, ovvero che tipo di collaudo deve essere effettuato superati i primi 15 anni e se questo collaudo deve essere effettuato dal gestore dell'impianto o da organi tecnici degli enti di controllo? e nel caso in cui sia il comune che è referente per il collaudo come va attivaot lo stesso ovvero come va attivata la commissione di collaudo?

Infine nel caso di raggiungimento dei 30 anni dall'installazione gli impianti devono essere obbligatoriamente dismessi o possono essere mantenuti in vita ?
grazie

riferimento id:20585

Data: 2014-07-25 17:10:58

Re:autorizzazioni esercizio distributori carburanti uso privato

Ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 32/98, [i]le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica[/i].
L’autorizzazione non è sottoposta a scadenza ma occorre che siano verificate periodicamente le condizioni tecniche di sicurezza.
Questa disposizione è stata tradotta nelle varie normative regionali che possono ulteriormente specificare le modalità del collaudo. Al di là, però, delle disposizioni regionali o comunali, il DPR 160/2010 (normativa SUAP che supera quella di cui al d.lgs. 32/98 e derivanti) dispone che, in ogni caso, il collaudo lo faccia direttamente il professionista incaricato. Con l'entrata in vigore del DPR 160/2010 è stato soppresso quello nella forma tradizionale svolto con commissione e anche quello svolto ai sensi dell'art. 9 del DPR 447/1998 (precedente normativa SUAP).

Qua può trovare anche un modello:
http://www.comune.sabaudia.latina.it/attachments/776_certificato%20di%20collaudo%20carburanti.pdf

Un’amministrazione non può imporre un collaudo con commissione

riferimento id:20585
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