Data: 2014-07-24 11:04:08

associazione e ricettività

Un'associazione culturale aderente al CSEN ha intenzione di prendere in affitto un fabbricato di civile abitazione e stabilirci la sede legale e la sede effettiva del circolo, in un secondo piano, dove ci sono gli alloggi (camere) verrebbe utilizzato per il soggiorno degli associati (foresteria due-5 gg).
Mi chiedono se è necessario un titolo, ho pensato di fargli fare una SCIA per Casa appartamento per vacanza, ma sono dubbioso.
Un aiuto.
Grazie

riferimento id:20579

Data: 2014-07-24 18:41:08

Re:associazione e ricettività

Abruzzo

L.R. 28-4-1995 n. 75
Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.

Titolo II

Case per ferie.

Art. 2
Definizione di case per ferie.

Le case per ferie sono strutture ricettive gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici e privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive, ed attrezzate per il soggiorno temporaneo di propri dipendenti e loro familiari, a gruppi ed anche singolarmente.

Nelle case per ferie possono, altresì essere ospitati gli assistiti dagli enti di cui al comma precedente e, purché venga stipulata apposita convenzione, i dipendenti e i familiari di altre aziende o assistiti da altri enti.

La disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per il conseguimento delle finalità indicate nel primo comma del presente articolo e che, in relazione alla particolare funzione svolta, vengono denominati centri di vacanze per minori, colonie, pensionati universitari, case religiose di ospitalità, casa della giovane e simili.

Non rientrano nella tipologia delle case per ferie le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da leggi regionali sull'assistenza ai malati e alle persone anziane.



Art. 3
Requisiti tecnici, igienico-sanitari e servizi.

Le case per ferie devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti in materia dalle norme di legge e dai regolamenti edilizi comunali in vigore.

Devono, comunque, essere dotate di:

a) 2 wc ogni 12 posti letto o frazione, 2 bagni o docce ogni 20 posti letto o frazione (in settori separati per uomini e donne), 1 lavabo ogni 4 posti letto o frazione. Detti rapporti sono calcolati non computando le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;

b) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq 25 per i primi 10 posti letto, con un incremento di mq 0,50 per ogni posto letto in più;

c) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del fuoco;

d) impianti elettrici conformi alle norme C.E.I.;

e) cassetta di pronto soccorso come da indicazioni dell'autorità sanitaria;

f) servizio di telefono ad uso comune, e servizio citofonico interno.

Nelle case per ferie devono, inoltre, essere assicurate:

- la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce, ed il riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva);

- la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale;

- la pulizia e il riassetto giornaliero dei locali.



Art. 4
Requisiti minimi delle camere da letto.

Le camere da letto devono avere:

1) una superficie minima, al netto di spazi per disimpegno e di ogni altro locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, e di mq 14 per le camere a due letti;

2) un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più, per un massimo di 4 posti letto per camera;

3) un'altezza minima delle camere per soffitti orizzontali, non inferiore a m 2,70, ovvero a m 2,40 per località al di sopra dei 750 metri s.l.m.;

4) un'altezza media delle camere, per soffitti inclinati, non inferiore a m 2,70, ovvero a m 2,40 per le località al di sopra dei 750 metri s.l.m., con un minimo, nel punto più basso non inferiore a m 1,80;

5) un arredamento minimo composto da letto con rete, materasso e cuscino, sedia o sgabello, scomparto armadio, per persona, e cestino porta rifiuti per camera.

A ciascun posto-base potrà essere sovrapposto un altro letto, con il sistema a castello; in tal caso le superfici di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere ridotte del 10% purché la cubatura minima per persona non risulti inferiore a mc 10,80 o, nelle località situate a quote superiori a m 750 di altitudine, a mc 9,60.



Art. 5
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività (3).

1. L’esercizio dell’attività ricettiva delle case per ferie è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.

3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.

(3) Articolo così sostituito dall’art. 91, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa classificazione da parte dell'ente preposto, in conformità delle leggi regionali che regolano la materia.

La domanda di classificazione, va corredata:

a) della documentazione di cui all'art. 21 della richiamata L.R. n. 11 del 1993 e successive modificazioni (il certificato di iscrizione alla sezione speciale del Registro esercenti il commercio va allegato per i privati e per gli altri soggetti per i quali l'iscrizione è obbligatoria; in caso di società va allegato il certificato del legale rappresentante o dell'istitore dallo stesso preposto);

b) dell'eventuale convenzione di cui al 2° comma del precedente art. 2;

c) dell'atto costitutivo e dello statuto, al fine dell'accertamento della reale natura dell'attività.

La domanda, inoltre, deve espressamente indicare:

1) la denominazione dell'esercizio;

2) il proprietario della struttura;

3) il soggetto responsabile della struttura;

4) gli utilizzatori della struttura;

5) il numero massimo dei posti letto;

6) i servizi forniti oltre l'alloggio;

7) la durata minima e massima della permanenza degli ospiti;

8) i periodi di apertura.

Gli elementi di cui ai punti dall'1) all'8) del comma precedente devono essere evidenziati nella autorizzazione comunale.».



Art. 5-bis
Contenuto della SCIA (4).

1. La SCIA contiene:

a) l’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;

b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;

c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;

d) la denominazione;

e) la titolarità;

f) il soggetto responsabile della struttura;

g) gli utilizzatori della struttura;

h) il numero massimo dei posti letto;

i) i servizi forniti oltre l’alloggio;

j) la durata minima e massima della permanenza degli ospiti;

k) i periodi di apertura;

l) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

2. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto al fine dell’accertamento della natura dell’attività;

b) eventuale convenzione di cui al comma 2 dell’articolo 2.

3. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.

(4) Articolo aggiunto dall’art. 92, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).



Art. 6
Somministrazione di cibi e bevande (5).

[L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 può comprendere anche quella per la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche].

(5) Articolo abrogato dall’art. 130, comma 12, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 131 della stessa legge).

riferimento id:20579
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it