Data: 2014-07-24 07:33:14

Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

Buongiorno,
avrei bisogno di alcuni chiarimenti riguardanti l'apertura di una gelateria in Franchising con annessa pasticceria (solo vendita) legata al Cake Design. Ho parlato con il comune (Bergamo) e mi hanno detto che si configura come semplice attività di vicinato, anche nel momento in cui acquisto il Pan di Spagna, la bagna, la crema pasticcera, la pasta di zucchero, e assemblo il tutto creando una torta personalizzata. Ma, mi hanno detto che nel momento in cui volessi fare un caffè, anche al banco, senza servizio al tavolo, diventa somministrazione e il locale deve avere determinati requisiti (più stringenti) (bagno disabili, bagno personale con antibagno, canna fumaria, deve avere il requisito della sorvegliabilità). Io non capisco come mai il caffè o il cappuccino sono considerate ''attività'' più rischiose dal punto di vista igienico/sanitario dell'assemblaggio di una torta che richiede molto più tempo. Inoltre, a cosa serve la canna fumaria (nel locale che ho trovato non c'è) per avere la macchinetta del caffè/cappuccino?
Ulteriori dubbi e perplessità mi sono giunti dopo aver sentito la ASL di Bergamo, la quale mi ha detto che con un semplice esercizio di vicinato non potrei nemmeno decorare un biscotto.  Per quale motivo ci sono dei pareri così discordanti?
La ASL ha pronunciato un NO categorico, il comune invece è stato molto più ''aperto'' e credo che, portando dei casi per avvalorare la mia tesi, mi possano dire di si anche al caffè/cappuccino in somministrazione non assistita.

Ma sarà la ASL a fare i controlli. Avendo l'autorizzazione dal comune potrei avere dei problemi, in caso di un controllo da parte della ASL?

In attesa di un suo riscontro,
le auguro una buona giornata.

riferimento id:20571

Data: 2014-07-24 12:04:31

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

L'esercizio di vicinato come le attività artigianali di produzioni alimenti sono considerate attività di vendita per asporto. In questo caso il consumo sul posto è una possibilità che si dà all'acquirente ma che non vincola il titolare dell'esercizio perchè il suo obbligo si esaurisce con la cessione del prodotto. Mentre se io somministro un alimento o bevanda, anche solo al banco, effettuo un servizio assistito nei confronti della clientela, stabilendo a priori che la permanenza del cliente nel locale si protrarrà quanto meno per il tempo necessario per il consumo del prodotto ceduto. Potrebbe sembrare un gioco di parole ma è il limite che qualifica l'attività, diversamente il possesso dei requisiti igienico sanitari sarebbe non più un obbligo ma una facoltà.

riferimento id:20571

Data: 2014-07-27 21:01:39

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

Concordo con quanto scritto da gdonato. L'ufficio commercio tutto può dire.... Ma verba volant  scripta manent.... Non le metteranno mai per iscritto che può somministrare ad esempio caffè al banco pur avendo presentato scia per esercizio di vicinato.... E poi garantisco che i controlli molto accurati vengono svolti in primis dalla polizia locale, e poi dalla'ASL.... Se non vuole incorrere in sanzioni... Le conviene rinunciare alla somministrazione se il locale non rispetta i requisiti....

riferimento id:20571

Data: 2014-07-28 15:11:37

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

Mi dissocio da gdonato e tonetc (anche se riconosco che la loro intepretazione è la più diffusa).

Ho trattato spesso di SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA
Ecco i link:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

Purtroppo si usa in pratica un concetto di somministrazione che è GIURIDICAMENTE SBAGLIATO ed inoltre si ritiene, anche qui erroneamente, che se si ha un esercizio di somministrazione si debba avere un bagno per i clienti.

riferimento id:20571

Data: 2014-07-29 12:18:47

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

Il regolamento Locale di Igiene prevede l'obbligo di tale requisito. Il RLI è un regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale ed adottato, salvo locali modifiche, dai Comuni.

riferimento id:20571

Data: 2014-07-29 13:52:34

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

Buongiorno!
La partecipazione a questo forum arricchisce molto la mia persona perché è occasione di confronto e di studio della "ostica" normativa commerciale.
Dott. Chiarelli, ho letto quasi tutti i suoi post relativi alla somministrazione non assistita... allora mi chiedo: che differenza intercorre tra un pubblico esercizio (bar) ed esercizio di vicinato alimentare con consumo sul posto? Mi spiego meglio... Consideriamo il caso della gelateria il cui titolare, oltre a vendere gelati non confezionati, somministri caffè con macchina professionale o bevande di qualsiasi tipo, abbia i tavolini e non effettui servizio ai tavoli, e il pubblico esercizio (bar) in cui si effettuino le stesse cose. Qual è la differenza?
Secondo me la presentazione di una scia per esercizio di vicinato alimentare di suddetta tipologia diviene un "escamotage" per eludere la normativa relativa ai pubblici esercizi, ad esempio alla sorvegliabilità, ai regolamenti locali di igiene (a proposito, apprendo che per Bergamo requisito essenziale per l'apertura di un pubblico esercizio è la dotazione di un servizio igienico attrezzato anche per i diversamente abili), alle normative sull'inquinamento acustico, eccetera.
Sempre secondo il mio parere, la somministrazione assistita non può distinguersi da quella non assistita solo per il servizio ai tavoli... è riduttivo. Purtroppo però non ho elementi per confermare quanto da me sostenuto...
La mia tesi è confermata dalla Circolare Ministero Sviluppo Economico 28.09.2006 n° 3603/C la quale al punto 8 parla proprio dell'Art. 3, comma 1, lett. f-bis) D.L. 223/2006 sostenendo che [i]“(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato , utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”.
8.1 La disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.
Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell’azienda e l’esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto concerne gli arredi, richiamati nella disposizione, è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all’attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia.
In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
Detta legge, infatti, nel disciplinare l’attività di somministrazione, stabilisce, all’art. 1, comma 1, che “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si esplicita in “tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.
Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione , né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.
Fermo restando quanto sopra, si ritiene ammissibile, per consentire l’effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l’utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.[/i]


riferimento id:20571

Data: 2014-07-29 18:29:14

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita


Buongiorno!
La partecipazione a questo forum arricchisce molto la mia persona perché è occasione di confronto e di studio della "ostica" normativa commerciale.
Dott. Chiarelli, ho letto quasi tutti i suoi post relativi alla somministrazione non assistita... allora mi chiedo: che differenza intercorre tra un pubblico esercizio (bar) ed esercizio di vicinato alimentare con consumo sul posto? Mi spiego meglio... Consideriamo il caso della gelateria il cui titolare, oltre a vendere gelati non confezionati, somministri caffè con macchina professionale o bevande di qualsiasi tipo, abbia i tavolini e non effettui servizio ai tavoli, e il pubblico esercizio (bar) in cui si effettuino le stesse cose. Qual è la differenza?
Secondo me la presentazione di una scia per esercizio di vicinato alimentare di suddetta tipologia diviene un "escamotage" per eludere la normativa relativa ai pubblici esercizi, ad esempio alla sorvegliabilità, ai regolamenti locali di igiene (a proposito, apprendo che per Bergamo requisito essenziale per l'apertura di un pubblico esercizio è la dotazione di un servizio igienico attrezzato anche per i diversamente abili), alle normative sull'inquinamento acustico, eccetera.
Sempre secondo il mio parere, la somministrazione assistita non può distinguersi da quella non assistita solo per il servizio ai tavoli... è riduttivo. Purtroppo però non ho elementi per confermare quanto da me sostenuto...
La mia tesi è confermata dalla Circolare Ministero Sviluppo Economico 28.09.2006 n° 3603/C la quale al punto 8 parla proprio dell'Art. 3, comma 1, lett. f-bis) D.L. 223/2006 sostenendo che [i]“(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato , utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”.
8.1 La disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.
Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell’azienda e l’esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto concerne gli arredi, richiamati nella disposizione, è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all’attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia.
In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
Detta legge, infatti, nel disciplinare l’attività di somministrazione, stabilisce, all’art. 1, comma 1, che “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si esplicita in “tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”.
Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione , né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.
Fermo restando quanto sopra, si ritiene ammissibile, per consentire l’effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l’utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.[/i]
[/quote]

Ciao, la risposta l'hai data te. La differenza è solo la somministrazione ASSISTITA.
Sinceramente non vedo quale sia il problema visto che SIA il vicinato che la somministrazione sono LIBERALIZZATI e che i REQUISITI PROFESSIONALI sono gli stessi.
Essendo in quasi tutto equiparati (destinazione commerciale è la stessa, i bar possono vendere per asporto i prodotti che somministrano ecc...) quale è il problema?

Purtroppo in Italia siamo abituati all'UCAS (non dico te, ma è un problema diffuso) e l'idea della libertà di rimane ostica!
Per cui ci siamo inventati che si devono avere tazzine in plastica, macchinette schifose o a gettoni ecc......

Se non facessimo ridere all'estero per altro ... a raccontare queste cose non dico ad un inglese, ma ad un rumeno ... gli verrebbe da ridere.

Più seriamente il riferimento da prendere è questo avviso dell'antitrust ad un COmune toscano:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=342.0

riferimento id:20571

Data: 2014-07-29 20:16:31

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

Purtroppo sono le norme in Italia che lasciano spazio a diverse interpretazioni!!!
D'altronde se non fosse così il nostro Paese nn si chiamerebbe Italia!!!
;D

riferimento id:20571

Data: 2016-07-31 09:29:35

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA è legittima anche per cioccolata calda in tazza

TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 27 luglio 2016 n. 1284

In buona sostanza, dall’esame della legislazione nazionale e regionale sopra effettuato emerge un contesto complessivo in cui negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari sono consentiti la vendita ed il consumo immediato dei medesimi prodotti, (anche) utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, ma a condizione che non venga effettuato il servizio di somministrazione assistita; servizio di somministrazione assistita che deve essere ovviamente individuato, sulla base della legislazione regionale, nel servizio svolto in ambiti “appositamente attrezzat(i) per essere utilizzat(i) per la somministrazione…(come) l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi” (art. 41, 1° comma lett. b) della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28; praticamente nello stesso senso, si veda la più generica previsione dell’art. 1, 1° comma della 25 agosto 1991, n. 287).

http://buff.ly/2aiQWBB

riferimento id:20571

Data: 2016-12-07 11:55:27

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

[size=14pt][b]Somministrazione non assistita - liberalizzazione piena per l'ANTITRUST[/b][/size]

L'ANTITRUST prende chiara e puntuale posizione sulla legittimità della SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA e sulla illegittimità di interpretazioni restrittive anche se fondate sulle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico.

Scarica la risposta AGCM pubblicata il 5 dicembre 2016:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0

Abbiamo affrontato la questione in numerose occasioni. Ecco una selezione dei nostri post:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

Buona lettura

riferimento id:20571

Data: 2016-12-24 06:16:42

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

[size=18pt]Somministrazione NON ASSISTITA senza vincoli anche per Ministero - Ris. 372321[/size]

[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b][/color]
[b]Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016 - Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato[/b]
http://buff.ly/2in1DJA

[color=red][b]AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO[/b][/color]
[b]AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0

riferimento id:20571

Data: 2017-05-21 13:59:19

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

Buongiorno,
vorrei porre un quesito, ho un'attività di ristorazione senza somministrazione con produzione di rosticceria, focacce, pizze, pasticceria, prodotti da forno, panini imbottiti, ma anche commercio al dettaglio di bevande e altri prodotti tipici confezionati; il codice atecori dell'attività prevalente è 56.10.2  i codici delle altre attività sono 47.25 , 47.29.9, 56.10.3; l'attività è ubicata nel centro storico di Otranto. Veniamo al dunque. Fino a dicembre 2016 il comune ci consentiva l'utilizzo di 4 tavolini con sedute per far poggiare i clienti, con progetto regolarmente approvato dall'ufficio tecnico e per il quale pagavamo suolo pubblico e tarsu. Da quest'anno il comune ha modificato il regolamento consentendo solo l'utilizzo di mensole a muro,  vietando l'utilizzo di tavoli e sedie, vieta anche l'utilizzo di sgabelli, panchine o altre sedute in abbinamento ai piani di appoggio tipo mensola. Praticamente i tavoli e le sedie che precedentemente erano a norma ora non lo sono più e possiamo utilizzare solo la mensola. In questo modo si crea un notevole disservizio alla clientela, nonché una grossa discriminazione tra i negozi come il nostro e la ristorazione con servizio, che dispone di grandi pedane con decine e decine di posti a sedere. E l'attività sta accusando il colpo rendendo molto meno. Questa manovra è  arrivata in un periodo come questo di campagna elettorale ed è stata utilizzata per garantirsi  il consenso elettorale della maggioranza del settore che offre tv serizio di somministrazione a svantaggio della minoranza (tra cui ricadiamo noi) che non lo fa.  Come mi devo comportare? Ringrazio anticipatamente

riferimento id:20571

Data: 2017-05-21 14:06:59

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

Preciso che il locale dispone solo di bagno e antibagno con spogliatoio per il personale nel retro del laboratorio

riferimento id:20571

Data: 2017-05-22 06:58:21

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

La materia è complessa.
L'orientamento del MISE è chiaro, come pure quello del Garante...

In attesa di autorevoli pareri e precisato che non conosco nè la normativa della regione Puglia nè il regolamento comunale nè la reale situazione del vostro locale (vedi parte finale Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016), di fronte a una situazione simile non vedo altra possibilità che accettare il regolamento o... il ricorso al TAR contro lo stesso.

riferimento id:20571

Data: 2017-05-22 07:26:27

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita


Buongiorno,
vorrei porre un quesito, ho un'attività di ristorazione senza somministrazione con produzione di rosticceria, focacce, pizze, pasticceria, prodotti da forno, panini imbottiti, ma anche commercio al dettaglio di bevande e altri prodotti tipici confezionati; il codice atecori dell'attività prevalente è 56.10.2  i codici delle altre attività sono 47.25 , 47.29.9, 56.10.3; l'attività è ubicata nel centro storico di Otranto. Veniamo al dunque. Fino a dicembre 2016 il comune ci consentiva l'utilizzo di 4 tavolini con sedute per far poggiare i clienti, con progetto regolarmente approvato dall'ufficio tecnico e per il quale pagavamo suolo pubblico e tarsu. Da quest'anno il comune ha modificato il regolamento consentendo solo l'utilizzo di mensole a muro,  vietando l'utilizzo di tavoli e sedie, vieta anche l'utilizzo di sgabelli, panchine o altre sedute in abbinamento ai piani di appoggio tipo mensola. Praticamente i tavoli e le sedie che precedentemente erano a norma ora non lo sono più e possiamo utilizzare solo la mensola. In questo modo si crea un notevole disservizio alla clientela, nonché una grossa discriminazione tra i negozi come il nostro e la ristorazione con servizio, che dispone di grandi pedane con decine e decine di posti a sedere. E l'attività sta accusando il colpo rendendo molto meno. Questa manovra è  arrivata in un periodo come questo di campagna elettorale ed è stata utilizzata per garantirsi  il consenso elettorale della maggioranza del settore che offre tv serizio di somministrazione a svantaggio della minoranza (tra cui ricadiamo noi) che non lo fa.  Come mi devo comportare? Ringrazio anticipatamente
[/quote]

OCCORRE DISTINGUERE:

[b]SUOLO PUBBLICO[/b]: il Comune ben può modificare il regolamento e decidere di non concedere lo spazio esterno per la somministrazione non assistita vietando tavoli e sedie. Rientra nella discrezionalità dell'ente non sindacabile nel merito.

[b]AREA PRIVATA INTERNA[/b]: riteniamo illegittima una disciplina limitativa quale quella indicata ..... abbiamo commentato più volte la questione. Ecco alcuni post:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

riferimento id:20571

Data: 2018-02-18 05:22:18

Re:Esercizio di vicinato e somministrazione non assistita

[b][size=18pt]Somministrazione non assistita con posate di metallo e bicchieri di vetro
[/size][/b]
[b]Arriva l'OK di CONFERMA del Ministero con la Risoluzione n. 59196 del 9 febbraio 2018
[/b]
https://buff.ly/2o9B8Zu

******************
[color=red][b]COMMERCIO: risoluzioni del MINISTERO pubblicate a febbraio 2018 (video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018)[/b][/color]

https://youtu.be/xSW-CzpoZ1Y

Il precedente videocommento: https://www.youtube.com/watch?v=5Kqz_mJ9034&feature=youtu.be

riferimento id:20571
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it