Data: 2014-07-22 19:29:59

AUTOCERTIFICAZIONE - Parificazione del cittadino straniero al cittadino italiano

AUTOCERTIFICAZIONE - Parificazione del cittadino straniero al cittadino italiano

[color=red]A decorrere dal 30 giugno 2014, per effetto del disposto di cui all’art. 17, comma 4-quater del D.L.n. 5/2012, aggiunto dalla legge di conversione n. 35/2012, e successivamente modificato dall’art. 3, comma 3 del D.L. n. 150/2013, convertito dalla L. n. 15/2014, è in vigore la piena parificazione del cittadino straniero al cittadino italiano in materia di autocertificazione.[/color]

L’articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, nella sua redazione aggiornata, dopo le modifiche apportate dai provvedimenti appena indicati, stabilisce, infatti, che “I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani”.

Sono state infatti soppresse le parole «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero».

Così pure è stato modificato l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 394/1999, con la eliminazione delle parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse.

Per cui, il nuovo comma 1, dell’art. 2 del citato D.P.R. n. 394/1999 recita testualmente “[color=red]I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani[/color]”.

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D.P.R. 31-8-1999 n. 394
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.
Art. 2  (Rapporti con la pubblica amministrazione)

1.  I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. (3)
2.  Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico. (4)
2-bis.  Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. (5)
(3)  Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 e, successivamente, dall'art. 17, comma 4-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l'art. 17, comma 4-quater, del medesimo D.L. 5/2012.

(4)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

(5)  Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.


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D.P.R. 28-12-2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
Articolo 3 (R)  Soggetti (18)

1.  Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2.  I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. (R) (17)
3.  Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4.  Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
(17) Comma così modificato dall'art. 17, comma 4-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per l'efficacia di tale disposizione, vedi l'art. 17, comma 4-quater, del medesimo D.L. n. 5/2012.

(18) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico:

comma 1: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 5, comma 2, D.P.R. n. 403/1998)

comma 3: (-);

comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 394/1999).


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