Buongiorno,
ho tanti dubbi sulle procedure previste in materia di terre e rocce da scavo:
adempimenti a carico di chi produce e di chi le utilizza e come coordinare le procedure SUAP con gli adempimenti ambientali e urbanistici.
In particolare:
A) Quali sono gli adempimenti edilizi sia per la produzione che per il riutilizzo?
Ovviamente sia lo scavo che l’utilizzo devono essere eseguiti in conformità con i regolamenti edilizi/urbanistici, ma potremmo avere: produzione e utilizzo in loco, sola produzione e utilizzo delle terre in altro sito, solo utilizzo delle terre prodotte in altro sito ...e magari sono coinvolti più comuni …
La pratica edilizia per la produzione è più facile da individuare, mentre non sempre è chiaro, a seconda della quantità delle terre mosse, il procedimento edilizio da attivare per l’utilizzo:
SCIA edilizia? CIL? semplice e anonima comunicazione di utilizzo?? sarà l’ufficio edilizia privata ad inquadrare, in base ai regolamenti, il procedimento giusto e se è opportuno coinvolgere ulteriori uffici (protezione civile, assetto idrogeologico..)?
Si passa dal semplice riporto di terra per tappare i buchi di piantine estirpate dal terreno all’intervento più impegnativo che magari alla prima pioggia può mettere a repentaglio l’assetto idraulico del terreno…
B) Ma la questione è soprattutto un’altra: quando coinvolgere ARPAT? Chi comunica ad ARPAT le diverse fasi? Tutti gli adempimenti passano dal SUAP? Ci sono dei modelli per tutte queste fasi (sul sito di ARPAT ho trovato solo i modelli di riutilizzo..)?
Inizialmente avevo compreso che: l’onere ambientale di comunicare all’ARPAT le terre ricadeva solo sul produttore, chi utilizzava tali terre doveva attivare solo la pratica edilizia in comune, che il produttore comunica ad ARPAT da chi verranno utilizzate e dove; infine avevo intuito che le comunicazioni del produttore andavano dirette ad ARPAT..
Però, poiché le terre, sia in fase di produzione che in fase di riutilizzo, in loco e non, possono essere contaminate (e noi non siamo chimici…), come è giusto comportarsi? Appena ho un documento tra le mani con scritto sopra “terre e rocce da scavo” è opportuno coinvolgere sempre e comunque ARPAT (anche se ci risponderà che si attiva solo se il suo contributo è previsto sulla sua carta di servizi..)?l’ufficio Ambiente del Comune potrebbe avere un ruolo in tutto questo e rendersi conto quando è opportuno attivare ARPAT?
C) Chi chiude il cerchio? ARPAT che riceve le autocertificazioni e poi fa le verifiche?
Nell’ambito di tali verifiche, se il Comune è attivato, come dobbiamo comportarci? ARPAT vuole l’esito del controllo: ci vuole un vigile che vada sul campo carte alla mano??o possiamo limitarci a confermare quanto dichiarato dall’interessato sulla documentazione ai nostri atti?
D) Ma la Provincia entra in gioco solo se la terra si qualifica come rifiuto? ci pensa l’ARPAT che la terra non è più terra??
Ringrazio infinitamente e scusate il tema….
Lucia
Ciao,
IMPOSSIBILE darti una risposta che preveda tutte le variabili in quanto la materia è stata oggetto di numerose modifiche e ci sono anche problemi di diritto intertemporale (procedure nate prima della data x).
Qui in sintesi:
1) tutte le comunicazioni che ricevi le mandi SICURAMENTE ad ARPAT
2) se d'accordo anche all'edilizia (potrebbero riguardare cantieri aperti)
3) ed anche alla Provincia (in quanto ente competente in materia di rifiuti e se le terre e rocce da scavo NON SONO TALI allora scatta la competenza provinciale)
Sull'applicazione della normativa guarda questa carrellata:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+terre+rocce+scavo&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+terre+rocce+scavo&aqs=chrome..69i57j69i58.256j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2013/201-13/201-13-terre-e-rocce-da-scavo-le-novita-la-modulistica-e-le-faq-di-arpat
http://www.arpat.toscana.it/urp/risposte-a-domande-frequenti/terre-e-rocce-da-scavo/terre-e-rocce-da-scavo
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20521.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20283.0
Terre e rocce da scavo - Dichiarazione di avvenuto utilizzo (MODELLO)
Secondo l'interpretazione dell'art. 41 bis comma 3 del DL 69/2013 a conclusione delle operazioni di utilizzo sussiste l'obbligo, per il produttore, di confermare l'avvenuto utilizzo dei materiali da scavo.
Vedi il modello: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27163.0
Buongiorno
in merito alla comunicazione di utilizzo delle terre e rocce da scavo ho visto che le ditte inviano la comunicazione al Comune (gli uffici interessati sarebbero edilizia e ambiente?) e all'ARPA regionale come previsto dal DPR 120/2017 art. 7.
Considerato che la normativa prevede esplicitamente l'invio ad ARPA a carico della ditta mi chiedo se sussiste l'obbligo del SUAP di recepire queste dichiarazione e trasmetterle nuovamente ad ARPAT o se , essendo tale adempimento correlato alla successiva fase di "controllo e vigilanza" non si possa evitare il coinvolgimento del SUAP .
Grazie mille
Buongiorno
in merito alla comunicazione di utilizzo delle terre e rocce da scavo ho visto che le ditte inviano la comunicazione al Comune (gli uffici interessati sarebbero edilizia e ambiente?) e all'ARPA regionale come previsto dal DPR 120/2017 art. 7.
Considerato che la normativa prevede esplicitamente l'invio ad ARPA a carico della ditta mi chiedo se sussiste l'obbligo del SUAP di recepire queste dichiarazione e trasmetterle nuovamente ad ARPAT o se , essendo tale adempimento correlato alla successiva fase di "controllo e vigilanza" non si possa evitare il coinvolgimento del SUAP .
Grazie mille
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Purtroppo il legislatore ogni tanto detta norme nelle quali "NON SI FIDA DEL SUAP) e prevede l'invio diretto a vari enti (lo stesso accade per la telefonia).
IO SUGGERISCO SEMPRE di inviare comunque agli Enti .... non importa se l'interessato fa menzione dell'invio ... il SUAP (che non è ente istruttore) ha la sua funzione tipica nello "smistamento" a terzi delle comunicazioni, questo anche laddove la norma ne prevede già l'obbligo a carico dell'interessato.