Data: 2014-07-22 06:31:34

LUDOPATIA e limiti - Tar Brescia 18/7/2014 a favore del Comune

LUDOPATIA e limiti - Tar Brescia 18/7/2014 a favore del Comune

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Si veda anche questo articolo del Corriere della Sera:
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140721/2tjs26.pdf

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Tar Lombardia Brescia, ordinanza n. 503 del 18 luglio 2014
N. 00503/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00796/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2014, proposto da:
Giramatica Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Annalisa Marcoli, Fiorenzo
Bertuzzi, con domicilio eletto presso Fiorenzo Bertuzzi in Brescia, via Diaz, 9;
contro
Comune di Treviglio, rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Bugatti, con
domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
Ministero dell'Interno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Sez. Distaccata di
Brescia, Asl 301 - A.S.L. della Provincia di Bergamo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- DELL’ORDINANZA SINDACALE IN DATA 17/4/2014 N. 56, RECANTE
LA FISSAZIONE DELL’ORARIO MASSIMO DI APERTURA DEGLI
ESERCIZI CON APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DALLE 10
ALLE 24;
- DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE 8/4/2014 N. 23, RECANTE L’INDIRIZZO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO SUL TERRITORIO COMUNALE;
- DELLA COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE
DIPENDENZE DELL’ASL DI BERGAMO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Treviglio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 il dott. Stefano Tenca e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un sommario esame:
- pare sussistere la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di
tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici
servizi, in forza della generale previsione di cui all’art. 50 comma 7 del TUEL (cfr.
T.A.R. Campania Salerno, sez. II – 23/12/2011 n. 2076; T.A.R. Lazio Roma, sez.
II – 2/4/2010 n. 5619; si veda anche Corte costituzionale 10/11/2011 n. 300);
- che il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle prestazioni
ivi erogate da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti sono tutti
ammessi ad avvalersi, a richiesta, delle prestazioni stesse;
- che le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica
e di svago, configurano pubblici esercizi, di talché per dette sale il Sindaco può
esercitare la potestà regolatoria degli orari di apertura e chiusura al pubblico;
- che la Corte di Giustizia (cfr. sez. III, 12 settembre 2013, cause riunite C -660/11 e C - 8/12), nell'esaminare approfonditamente la disciplina di cui agli artt.
43 e 49 del Trattato CE (libertà di stabilimento e di prestazione di servizi), ha
ribadito che, in linea con precedenti decisioni, che "l'obiettivo attinente alla lotta contro
la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà
fondamentali derivanti da tale normativa, purché tali restrizioni soddisfino il principio di
proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici …" (cfr.
T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 19/12/2013 n. 2885).
- che l’art. 7 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 59/2010 – in attuazione della direttiva
Bolkestain – ha escluso dalla liberalizzazione il gioco d’azzardo e di fortuna,
comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco;
- che l’intervento comunale non involge in via principale il tema della sicurezza
pubblica ma fornisce un contributo alla costruzione di un sistema di prevenzione
sociale (cfr. sentenza Sezione 1/8/2012 n. 1484);
Atteso:
- che le amministrazioni comunali possono, invero, regolare l’attività degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, a termini dell’art. 50,
comma 7, del D.lgs. 267/2000, graduando, in funzione della tutela dell’interesse
pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico;
- che tuttavia, tale potere è stato ridimensionato nei suoi contenuti dall’art. 31 del
D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto “salva Italia”), che ha
riformato l’art. 3 del D.L. 223/2006;
- che, in ogni caso, la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia
applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione,
non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio
potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete
pubblica; - che tuttavia ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di
interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati (sicurezza,
libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che non possono
considerarsi violati aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna (Consiglio di
Stato, sez. V – 30/6/2014 n. 3272);
- che è stato sottolineato come il Comune – allorquando ritenga di dover
“combattere” determinate situazioni di potenziale turbamento di specifici interessi
pubblici degni di tutela – ha il potere di emanare specifiche ordinanze, ad effetti
spaziali e temporali limitati (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 7/4/2014 n. 913);
Considerato:
- che è prodotto in atti l’elaborato contenente informazioni e dati sul fenomeno del
gioco d’azzardo, con particolare riguardo all’Ambito Territoriale di Treviglio;
- che la vicenda appare istruita in modo congruo e convincente;
- che la Lombardia è interessata dal 23% del fenomeno ed è la prima Regione per
spesa in termini assoluti (relazione al Parlamento sulle tossicodipendenza – pag.
216 e ss. doc. 13);
- che il Piano nazionale d’azione sul G.A.P. (gioco d’azzardo patologico) 2013 –
2015 del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio
riconosce che le persone vulnerabili risentono dell’alto grado di accessibilità e di
disponibilità gli stimoli di gioco;
- che, tra le azioni raccomandate, vi è quella tra l’altro di ridurre “l’accessibilità” alle
slot-machine, alle VLT, alle lotterie istantanee, alle scommesse sportive, anche
mediante la definizione degli orari di apertura e di chiusura dei punti gioco (doc. 9
Comune - pag. 14 obiettivo 3 azioni raccomandate);
- che la L.r. 21/10/2013 n. 8 ha introdotto norme per la prevenzione trattamento
del gioco d’azzardo patologico;
- che in definitiva la regolazione degli orari di apertura e chiusura dei locali per l’esercizio dell’attività da gioco lecito costituisce una legittima azione di
prevenzione e lotta alle dipendenze del gioco, in conformità a precise direttive
nazionali e regionali;
Evidenziato:
- che l’uso di apparecchi da intrattenimento sembra in crescita (pag. 7 relazione
ASL sulla distribuzione della raccolta per tipologia di gioco, che dà conto del
56,1% del totale nel 2011 contro il 18,1% del 2004);
- che le predette asserzioni, suffragate da dati precisi e fonti qualificate, non
sembrano prima facie depotenziate dalla relazione di parte prodotta in giudizio;
- che non sembra affiorare il vizio afferente all’omesso congruo bilanciamento dei
valori coinvolti, poiché l’interesse dell’esercente della sala da gioco sembra essere
stato solo parzialmente sacrificato rispetto ai rilevanti interessi di natura sociale
perseguiti dall’amministrazione;
- che l’ordinanza non sembra confliggere con le pronunce giurisprudenziali sopra
citate che impongono provvedimenti a effetti temporali limitati;
- che infatti l’atto impugnato è ancorato a uno studio dell’A.S.L. che dà conto del
panorama attuale del fenomeno del gioco compulsivo sul territorio, il quale dovrà
essere oggetto di aggiornamenti periodici su sollecitazione della stessa autorità
comunale, con conseguente riedizione dell’attività amministrativa sulla materia
entro un ragionevole intervallo temporale;
- che in conclusione il gravame non pare assistito da fumus boni juris;
- che, alla luce della rilevanza della questione controversa, è opportuno fissare
contestualmente l’udienza di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Seconda) respinge la suindicata domanda incidentale di
sospensione. Compensa le spese della presente fase, tenuto conto della complessità della
questione.
Fissa la data di discussione del merito all’udienza pubblica dell’11/2/2015, ore di
rito.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

riferimento id:20517

Data: 2014-07-22 06:34:30

Re:LUDOPATIA e limiti - Tar Brescia 18/7/2014 a favore del Comune

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