Data: 2014-07-22 06:20:07

Liberalizzazione commerciale e normativa regionale - TAR 21/7/2014

Liberalizzazione commerciale e normativa regionale - TAR 21/7/2014


TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I - sentenza 21 luglio 2014 n. 393

N. 00393/2014 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione Commercianti al Dettaglio – Acd e Movest Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Campailla e Franco Fiorenza, con domicilio eletto presso Stefano Zunarelli Avv. in Trieste, via S. Nicolo' 19;

contro

Il Comune di Trieste, rappresentato e difeso dagli avv. Valentina Frezza, M.Serena Giraldi, Maritza Filipuzzi, domiciliato in Trieste, via del Teatro Romano 7;

nei confronti di

Leroy Merlin Srl, Immobiliare Trieste Srl, Elio Arredamenti Srl, Greensisam Srl, Miramar Spa, Carena Gestioni Immobiliari Real Estate Srl, Societa' Mutua Cooperativa Edilizia Alabarda Fra i Dipendenti Gaslini Spa A Rl in Liquidazione, Campo Marzio Costruzioni - Cmc;

Porta Rossa Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Leone e Teresio Bosco, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2014, proposto da:

Unione delle Imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo - Confcommercio - Imprese Per L'Italia -Ts, Associazione Commercianti al Dettaglio della Provincia di Trieste e Movest S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Giulia Milo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Trieste, via Mercato Vecchio 3;

contro

Il Comune di Trieste, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Serena Giraldi, Valentina Frezza, Maritza Filipuzzi, domiciliato in Trieste, via del Teatro Romano 7;

nei confronti di

Dino Conti S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Sbisa', Giulio Quarantotto, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, via Donota 3;

Elio Arredamenti S.r.l., Miramar Spa, Gaslini Sviluppo S.r.l.;

Porta Rossa S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Leone, Teresio Bosco, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 104 del 2012:

-della delibera del Consiglio Comunale n. 76/11 dd. 20 dicembre 2011, Prot. corr. n. 66/1336/64-06(9515), Piano di settore del Commercio-linee di indirizzo per l'integrazione-approvazione, pubblicata all'albo informatico dal 23.12.2011 al 7.12012 e divenuta esecutiva in data 8.1.2012;.

quanto al ricorso n. 60 del 2014:

Quanto al ricorso introduttivo:

-della delibera della Giunta del Comune di Trieste 25.11.2013 n. 523 avente ad oggetto adeguamento del Piano comunale di settore del Commercio, verifica assoggettabilità a VAS - esclusione;

-della delibera della Giunta del Comune di Trieste 10 ottobre 2013, n. 434, avente ad oggetto: "Adeguamento del Piano Comunale di Settore del Commercio - avvio della verifica assoggettabilità a VAS ed individuazione delle autorità competenti;

-del rapporto preliminare allegato alla deliberazione dd. 10 ottobre 2013 n. 434;

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 21.5.2014 degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trieste, di Porta Rossa Spa e di Dino Conti S.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il primo ricorso, rubricato al n 104 del 2012, l'Associazione commercianti al dettaglio aderente alla Confcommercio e la ditta Movest srl chiedono l'annullamento della delibera del Consiglio comunale n 70/11 del 20 dicembre 2011 recante il Piano per il commercio - linee di indirizzo.

La parte ricorrente richiama la legge regionale n 29 del 2005 che prevede a livello regionale un piano per la grande distribuzione che non localizza in Comune di Trieste alcuna struttura di vendita con superficie superiore a mq 15.000 e a livello comunale il Piano comunale per il commercio.

In via di diritto deduce innanzi tutto la violazione dei principi del giusto procedimento ex art 111 della Costituzione e art 13 della legge 241 del 1990 in relazione all'art 97 Cost., la violazione degli articoli 1 e 15 della lr 29 del 2005 dell'art 2 della legge 241 del 1990, la carenza d’istruttoria e di motivazione.

La delibera, ad avviso di parte ricorrente, non si limita a dare un indirizzo e una programmazione al settore del commercio ma individua puntualmente alcuni beneficiari. Ne consegue che la ricorrente associazione avrebbe dovuto essere coinvolta nella procedura, laddove è mancata alcuna comunicazione e partecipazione diretta.

Quale seconda censura deduce la violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi e la violazione diretta della direttiva 123/2006 CE e del D Lgs 59 del 2010.

La delibera comunale, pur affermando che sarebbe imminente una liberalizzazione del settore della grande distribuzione, proprio in recepimento della citata direttiva europea, limitando l'intervento comunale solo agli aspetti urbanistici, in sostanza interferisce con la normativa europea direttamente applicabile. Ne discende l'illegittimità della delibera comunale che consente per le sole imprese che abbiano formulato una manifestazione d’interesse una modalità semplificata per conseguire l'autorizzazione commerciale. Il mancato superamento del regime autorizzatorio denota l'illegittimità della delibera comunale.

Quale terza censura parte ricorrente deduce la violazione della legge regionale n 29 del 2005 in relazione al giusto procedimento, per carenza di istruttoria, contraddittorietà, perplessità e difetto di motivazione.

L'art 15 della citata lr 29 del 2005 prevede l'approvazione del piano regionale per la grande distribuzione e solo dopo del piano comunale di settore per il commercio. Il Comune di Trieste invece ha invertito la corretta procedura approvando le modifiche al piano per il commercio sotto forma di linee guida che si imporrando anche sugli strumenti urbanistici. La delibera impugnata non ha svolto affatto le indagini previste dall'art 15 della lr 29/2005 né ha sentito gli esponenti degli interessi coinvolti.

La quarta doglianza riguarda la violazione sotto altro profilo della lr 29/2005, delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti e delle Norme tecniche di attuazione.

L'autorizzazione implicita contenuta nel provvedimento comunale si pone in contrasto con la zonizzazione e con le norme tecniche di attuazione, fornendo un'interpretazione errata della vigente normativa pianificatoria.

Quale quinta censura deduce la mancata Valutazione ambientale strategica prevista dal D Lgs 152 del 2006 e di cui alla Direttiva 2001/42/CE, la violazione dell'art 6 del D Lgs 114 del 1998 e dell'art 3 della lr 11/2005. Trattandosi di uno strumento di pianificazione e programmazione che può incidere sull'ambiante era necessario predisporre una VAS.

Il Comune si costituisce in giudizio eccependo la carenza di legittimazione dell’Associazione commercianti al dettaglio e l'inammissibilità del ricorso collettivo proposto. Eccepisce poi la carenza di interesse di entrambi i concorrenti.

Con memoria di replica depositata il 18 giugno 2014 le parti ricorrenti contestano la memoria del Comune e in particolare le eccezioni formulate.

Si è costituita in giudizio anche la società Porta rossa spa che contesta il ricorso.

Con il secondo ricorso rubricato al n 60 del 2014 la Unione delle imprese Confcommercio, la Associazione commercianti al dettaglio e la Movest srl impugnano la delibera della Giunta comunale 25 novembre 2013 n 523 che reca l'adeguamento del Piano comunale di settore del Commercio e stabilisce la non assoggettabilità al VAS delle modifiche nonché la pregressa delibera avente il medesimo oggetto datata 10 ottobre 2013.

Dopo aver spiegato che nel corso dell'iter l'ARPA regionale con nota del 20 novembre 2013 aveva comunicato che non era necessario assoggettare la delibera comunale a VAS, parte ricorrente spiega la propria legittimazione ad agire e deduce i seguenti motivi di ricorso.

Il primo motivo riguarda la contraddittorietà, lo sviamento di potere, la carenza di motivazione e l'incompetenza assoluta e relativa.

Parte ricorrente richiama la legge regionale ed evidenzia come il Piano per il commercio riguarda l'intero territorio comunale e non può limitarsi come nel caso ad approvarne solo una parte, al fine di evitare di dover effettuare una VAS. Né la Giunta poteva disattendere gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.

Deduce poi la violazione dell'art 6 del d lgs 152/2006, l'errore nei presupposti e lo sviamento di potere. Comunque nel caso la VAS era necessaria anche se si trattava di soli 5 progetti.

Viene poi dedotta la violazione dell'art 21 quinquies e 21 nonies della legge 241 del 1990, la contraddittorietà rispetto alla delibera della Giunta 5 agosto 2013 n 313, l'errore della motivazione, l'illogicità e contraddittorietà, anche perché in un primo tempo il Comune aveva avviato la procedura di VAS.

Deduce poi l’illegittimità della procedura di VAS e violazione art 4 della lr 16/08 La procedura regionale prevede che l'autorità proponente doveva essere il Consiglio comunale e non la Giunta.

L'ultima censura del secondo ricorso riguarda l'errore nei presupposti, l'incompletezza dell'istruttoria e infine la carenza e contraddittorietà della relazione preliminare per quanto concerne i parcheggi previsti.

Con appositi motivi aggiunti depositati il 21 maggio 2014 a seguito dell'accesso ad alcuni documenti, parte ricorrente osserva come nel rapporto preliminare redatto dal Comune si afferma che la VAS è obbligatoria. Lo stesso afferma l'ARPA che condiziona la non assoggettabilità a VAS ad alcune condizioni.

Deduce quindi la contraddittorietà, l’illogicità e ingiustizia e infine lo sviamento.

Deduce poi l'errore nei presupposti, la carenza d’istruttoria, la manifesta illogicità e irrazionalità e la contraddittorietà.

Anche nel secondo ricorso resiste il Comune il quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso collettivo, la carenza di legittimazione delle due associazioni e della società ricorrente, l'inammissibilità per la natura endoprocedimentale degli atti gravati e la loro mancanza di lesività.

Con memoria di replica depositata il 18 giugno 2014 parte ricorrente replica alle memorie avversarie.

Resiste in giudizio la Dino Conti snc che eccepisce l'inammissibilità del ricorso collettivo, la carenza di legittimazione e l’inammissibilità per la natura endoprocedimentale dell'atto e la mancanza di lesività.

Infine, nella pubblica udienza del 9 luglio 2014, dopo ampia discussione, le cause sono state introitate per la decisione.

DIRITTO

1. Le due cause in epigrafe vanno riunite per evidenti ragioni di connessione e di opportunità.

2. Vanno richiamati sulla questione alcuni principi generali già enunciati nella fondamentale pronuncia di questo TAR n. 145 del 2011.

Innanzi tutto la Regione Autonoma F. V.G., a tenore dell’art. 4, comma 1, n. 8) del proprio Statuto ha, in materia di commercio, competenza legislativa primaria, che peraltro deve esercitare "in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni".

Coerentemente l’art. 1 della L.r. 29/05, stabilisce che la Regione "disciplina il settore delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande" nel rispetto dei principi di "libertà di impresa, libera circolazione delle merci, libera concorrenza e trasparenza del mercato" e della tutela dei consumatori.

[color=red]3. Un problema giuridico che si pone è quello dell’immediata efficacia delle norme statali anche in ambito territoriale regionale, in specie delle Regioni a Statuto speciale, in particolare se dotate di potestà normativa primaria in materia di commercio e di norme proprie, in ipotesi contrastanti con le sopravvenute disposizioni nazionali.[/color]

[color=red]La risposta non può che essere positiva ove le leggi statali sono state emesse in applicazione di principi e/o puntuali disposizioni comunitarie e specificamente riferite non alla "materia" del commercio, bensì a quella "trasversale" (secondo la definizione datane da Corte Costituzionale nella decisione n. 430/07, che ha già ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 3 del "decreto Bersani". Sulla nozione cfr. anche: Corte Cost. n. 283/09; 401/07; 165/07 e 80/06) della "concorrenza", che, a tenore del novellato art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione appartiene alla competenza esclusiva statale. Ciò significa, in pratica, che ogni disposizione regionale (antecedente o successiva) contrastante con i principi espressi dallo Stato è destinata a recedere rispetto alla norma statale, per il principio di elasticità dei poteri.[/color]

4. Inoltre, per quanto concerne la Regione Friuli - Venezia Giulia, merita sottolineare che lo stesso art. 1 della L.r. 29/05 stabilisce che essa esercita il proprio potere normativo "nel rispetto dei principi di "libertà di impresa, libera circolazione delle merci, libera concorrenza, trasparenza del mercato" e della tutela dei consumatori.

A ulteriore riprova della prevalenza della norma statale, merita ricordare che l’art. 3 della L. 248/06, ai suoi ultimi due commi precisa che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1" e che "le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007". Trattandosi di norma promanante dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato (ed attuativa di principi comunitari) all’evidenza essa si impone su tutte le Regioni, a Statuto ordinario e a Statuto speciale.

[color=red]5. Fondamentale in materia la decisione del Consiglio di Stato n. 2808/09 (che il Collegio condivide), ove espressamene si precisa che, per risolvere il contrasto tra le norme di fonte diversa deve farsi applicazione proprio del principio di elasticità dei poteri, cui si è accennato, come scolpito nell’art.1 della L. 131/03 e, in particolare nel suo comma 2, che stabilisce che "le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia ….. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale".[/color]

6. Pertanto, una volta entrata in vigore una norma nazionale in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato (specie se applicativa di principi e norme comunitarie), essa è destinata a prevalere (immediatamente, ovvero dopo l’infruttuosa scadenza del termine di adeguamento), per così dire per "espansione", sulle eventuali disposizioni regionali contrastanti.

[color=red]7. Tuttavia, ciò non significa liberalizzazione assoluta o selvaggia.[/color]

Infatti, come correttamente ritenuto dal Consiglio di Stato nella citata decisione, "limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull’apprezzamento autoritativo dell’adeguatezza dell’offerta alla presunta entità della domanda. I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero giuoco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area".

8. La materia del commercio è assai articolata, ricomprende numerosi aspetti tra loro non omogenei e coinvolge una pluralità di interessi pubblici e privati che spetta ai pubblici poteri armoniosamente contemperare e comporre.

[color=red]E se è ben vero che le autorizzazioni commerciali non possono essere limitate avendo quale parametro di riferimento la pretesa sufficienza degli esercizi esistenti, è altrettanto vero che la c.d. "urbanistica commerciale" può individuare altri elementi di limitazione, riferiti, ad esempio all’essere determinate zone più o meno servite (per intenderci: se non è più possibile vietare l’apertura tout-court di una adducendo l’esistenza di un contingente ovvero la sufficienza delle strutture commerciali esistenti nel Comune; può invece esserlo vietarla in una certa zona, se il Comune ha stabilito che tali attività vengano ubicate ove il servizio è maggiormente carente), ovvero alla presenza di monumenti di particolare significanza o di panorami, o bellezze d’insieme, che non si vogliono turbare con la presenza di strutture incongrue, o ancora all’inadeguatezza della rete viaria.[/color]

9. Tornando ora al caso in esame e alle questioni giuridiche di fondo che esso sottende, e come si evidenzierà meglio in seguito, il comune nella fattispecie in esame ha fatto applicazione dei citati principi comunitari di liberalizzazione delle attività commerciali, in relazione alle domande di autorizzazione e alle dichiarazioni di interesse di alcuni privati. In sostanza, il comune di Trieste nell'ambito delle sue potestà pianificatorie in materia e tenendo altresì conto della disciplina urbanistica vigente, ha inteso inquadrare alcune singole autorizzazioni commerciali nel contesto più vasto della normativa nazionale e regionale e soprattutto dei principi europei, i quali come visto prevalgono anche sulla eventuale più restrittiva disciplina regionale.

[color=red]Risulta pertanto contraddittorio da parte di un'associazione di commercianti contrastare un'attività comunale che comunque si muove nel senso della liberalizzazione ancorchè ordinata e regolamentata del settore, laddove tale associazione si richiama espressamente nel suo statuto ai principi costituzionali e a quelli europei. L’ottica di un’associazione di categoria, come recita il suo stesso statuto, si deve porre in un orizzonte evolutivo e non meramente conservativo dell’esistente; anche per tale motivo, come si vedrà in seguito, il presente ricorso risulta inammissibile per contrasto tra gli interessi di fondo perseguiti dall'associazione e quelli delineati nei due ricorsi.[/color]

10. Ciò premesso in via d’inquadramento generale, conviene prendere le mosse dalla delibera del consiglio comunale impugnata con il primo ricorso la 76 del 20 dicembre 2011.

Risulta essenziale ai fini del presente ricorso individuarne il contenuto e l’esatta portata. Innanzitutto l'oggetto di tale deliberazione è il piano di settore del commercio - linee d’indirizzo per l'integrazione.

Nelle premesse della deliberazione si richiama la legislazione regionale in particolare la legge regionale 29 del 2005 secondo la quale le grandi strutture di vendita sono soggette all'autorizzazione del comune in conformità al piano comunale del settore del commercio mentre per quanto riguarda la pianificazione commerciale regionale essa è attuata attraverso il piano regionale per la grande distribuzione che individua i comuni nei quali è consentito l'insediamento di strutture di vendita con superficie superiore ai metri quadrati 15.000. Dopo aver precisato che il piano regionale non individuava alcuna struttura siffatta del comune di Trieste, viene richiamata la deliberazione 77 del 23 luglio 2007 e le linee d’indirizzo nella stessa indicate, mentre con la deliberazione consiliare 15 del 25 febbraio 2008 è stato approvato il piano comunale di settore del commercio successivamente integrato nel 2009.

Sempre nelle premesse il consiglio comunale fa presente che l'amministrazione ha dato corso all'acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di potenziali investitori, manifestazioni d'interesse che vengono riportate puntualmente. Dopo aver osservato come esiste la potenzialità e la disponibilità di superfici commerciali determinata dal piano comunale di settore della grande distribuzione, sempre nelle premesse la delibera fa presente che è in corso di recepimento da parte della regione la direttiva europea in cui scopo eliminare tra l'altro ogni sorta di misure restrittive.

11. Ciò premesso, la delibera consiliare impugnata esprime un indirizzo affinché si integri il piano comunale in modo da recepire gli insediamenti commerciali in linea con la pianificazione comunale vigente, in particolare quelli che interessano le zone H, la zona D 3 A, limitatamente alla commercializzazione dei prodotti non alimentari e di quelli non alimentari a basso impatto, con esclusione dei beni di largo e generale consumo, esclusione operata sulla base dell'articolo 5.4.3 delle norme tecniche di attuazione, e infine quelli che interessano le aree classificate residenziali, rinviando a un secondo momento ogni indirizzo riguardante alcune zone del porto vecchio.

Aggiunge poi la deliberazione che gli insediamenti commerciali per cui si esprime un orientamento favorevole hanno una superficie di vendita di dimensione che rientra nel potenziale localizzabile già previsto dalla deliberazione consiliare 77 del 2007 aggiornato nel 2009.

Viene poi citato l'articolo 15 della legge regionale 29 del 2005 e l'articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000, tenendo presente che la deliberazione qui impugnata esprime un indirizzo ad una scelta politico - programmatica di stimolo all'espansione economico commerciale da realizzarsi attraverso l'idonea successiva strumentazione urbanistica di settore.

Infine, dopo aver controdedotto alle osservazioni, in particolare a quelle delle circoscrizioni 1 e 6, nella parte decisoria la delibera si esprime favorevolmente in ordine alle manifestazioni d'interesse per l'insediamento di nuove attività commerciali riferibili alla grande distribuzione, che vengono indicate. Si dà poi atto che le proposte insediative commerciali andranno recepite nella pianificazione commerciale comunale di settore per una superficie di dimensioni tali da rientrare nel potenziale localizzabile di cui alla delibera del consiglio comunale 77 del 2007 aggiornato nel 2009.

[color=red]12. Si tratta quindi di una deliberazione che esprime un indirizzo positivo sulla localizzazione di alcune strutture specificatamente indicate.[/color]

In sostanza, prima di modificare il piano del commercio il comune ha inteso esprimere un indirizzo positivo in relazione ad alcune specifiche manifestazioni d'interesse; la scelta definitiva, che dipende, come si afferma nell'impugnata delibera, dalle modifiche al piano del commercio viene rinviata a un momento successivo.

Si tratta di una scelta puntuale di tipologia liberalizzatrice, anche se limitata ad alcune specifiche strutture, inquadrata peraltro nelle sopra citate linee della legislazione comunitaria, nazionale e regionale e conformemente agli indirizzi urbanistici comunali.

13. Ciò premesso in ordine ai contenuti della delibera consiliare, che si può definire un atto programmatorio e di mero indirizzo, va valutata la legittimazione al ricorso e l'interesse stesso delle parti ricorrenti, che viene contestato sia dal comune sia dalla società Porta rossa.

Invero il ricorso viene proposto congiuntamente dall'associazione commercianti al dettaglio aderente alla confcommercio e dalla ditta Movest srl

14. Come illustrato in narrativa, le censure riguardano il fatto che la delibera gravata vincolerebbe i comportamenti successivi del comune senza aver coinvolto nella fase preparatoria la partecipazione dei soggetti interessati, in particolare delle organizzazioni di categoria. Inoltre verrebbe violato il riparto di competenze tra norme comunitarie, Stato e regioni con applicazione diretta delle norme liberalizzatrici europee.

Viene poi dedotto lo sviamento di potere in quanto la modifica del piano di settore del commercio viene preceduta e non seguita da una norma che si imporrà sullo stesso piano regolatore comunale, finendo per subordinare le prescrizioni al piano di settore del commercio e non viceversa, in contrasto in tal modo anche con la legge regionale 29 del 2005. Infine il comune non avrebbe verificato la conformità della delibera e degli indirizzi in essa contenuti con la strumentazione urbanistica. L'ultima censura riguarda il mancato avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica necessaria nel caso in esame.

15. Quanto dell'associazione commercianti al dettaglio osservato come base di una costante giurisprudenza l'associazione di categoria è legittimata ad agire a tutela degli interessi della collettività di cui costituisce riferimento solamente ove non ci sia un nemmeno potenziale conflitto con gli interessi individuali dei singoli appartenenti alla stessa categoria.

Orbene, nel caso in esame, anche tenendo presente sia lo statuto dell'associazione commercianti al dettaglio sia quello della Confcommercio, in atti, appare evidente che la delibera di mero indirizzo potrebbe danneggiare ma anche favorire alcuni dei commercianti stessi.

Non si tratta, come equivoca parte ricorrente anche nella discussione orale, che l’associazione dei commercianti non possa proporre ricorso anche a tutela di interessi diffusi, cosa che non riguarda il caso, ma della circostanza che essa non dimostra di agire in giudizio a tutela della categoria come tale ma di solo una parte della categoria, sostanzialmente i commercianti già presenti in loco, i quali hanno unicamente l’interesse al mantenimento della propria clientela. La strumentalità dei motivi di ricorso va rapportata pur sempre all’interesse al ricorso, nel caso intrinsecamente contraddittorio e stridente con le finalità dell’associazione.

Essendo inoltre il ricorso proposto in modo collettivo tra l'associazione dei commercianti e una specifica ditta, è necessario verificare se gli interessi dell'associazione e della ditta siano o meno in conflitto. Orbene la ditta ricorrente in tale ricorso gestisce un distributore di carburanti collocato a una discreta distanza dai previsti insediamenti, che non solo non verrebbe danneggiato ma potrebbe essere addirittura favorito dall'aumento dell'attività commerciale nella zona.

In sostanza il ricorso collettivo non appare ammissibile nel caso per potenziale conflitto tra le due parti ricorrenti. A tale proposito va richiamato quanto sancito da questo tribunale con la sentenza 9 del 2014 trattandosi di soggetti che hanno presentato uno stesso ricorso pur avendo interessi palesemente differenziati.

Come cennato, risulta altresì autonomamente inammissibile per quanto indicato il ricorso dell’associazione commercianti.

16. Infine l'atto d’indirizzo gravato con il primo ricorso non risulta immediatamente lesivo in quanto subordina il rilascio dell’autorizzazione commerciale alle ditte che hanno manifestato interesse a una successiva attività del comune.

17. Con il secondo ricorso promosso dall'Unione delle imprese attività professionali del lavoro autonomo confcommercio e dall'associazione commercianti al dettaglio della provincia di Trieste oltre che dalla ditta Movest, si impugna la delibera della giunta comunale di Trieste 25 novembre 2013 n. 523 avente ad oggetto lo l'adeguamento del piano comunale di settore del commercio e l'esclusione della assoggettabilità dello stesso alla valutazione ambientale strategica, oltre che la pregressa delibera della giunta comunale del 10 ottobre 2013 n. 434 avente ad oggetto sempre l'adeguamento del piano comunale di settore del commercio e l’avvio della verifica di assoggettabilità alla VAS.

18. Va innanzitutto osservato come le delibere qui impugnate sono state precedute da una delibera del 5 agosto 2013 n 313, non impugnata, con cui si era avviata la procedura di VAS relativa al piano comunale di settore per il commercio.

La delibera giuntale del 10 ottobre 2013 n 434 elenca cinque siti degli otto indicati dalla delibera consiliare n. 77 del 2011 e dà inizio alla procedura di valutazione ambientale strategica per verificare la necessità o meno di assoggettare la modifica a tale procedura. Nell'ambito di tale procedura il comune ha acquisito due pareri uno della Direzione centrale ambiente energia della Regione e una dell'ARPA regionale. Sulla base di tali pareri il comune nella delibera del 25 novembre 2013 n. 523 ha affermato che non che non era necessario assoggettare a VAS la modifica in questione.

19. Le ragioni poste dal Comune alla base della decisione di non procedere alla VAS si possono riassumere in due elementi: da un lato la variante non determina effetti significativi sull’ambiente e in secondo luogo essa è irrilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

A sua volta il Rapporto ambientale preliminare, il quale, ai sensi dell’art 12 della D Lgs 152 del 2006 ha effettuato la verifica di assoggettabilità alla VAS, spiega in dettaglio che non è necessario procedere all'applicazione della completa procedura di valutazione ambientale strategica per una serie di motivi: innanzitutto non si tratta di un piano che definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione ovvero la realizzazione di progetti di centri commerciali ovvero di parcheggi con capacità superiori ai 500 posti auto, poi in quanto le aree non rientrano nei siti d’importanza comunitaria o nelle zone di protezione speciale e la variante non produce incidenze negative su dette zone per mancanza di relazioni dirette o indirette, perché non sono presenti evidenze geomorfologici o idrografiche di rilievo e infine in quanto il piano non determina effetti significativi sull'ambiente e non è rilevante per l'attuazione della normativa ambientale comunitaria.

La precedente delibera 313 5 agosto 2003, non impugnata, prevedeva invece l'avvio della procedura ambientale strategica.

20. Va innanzitutto osservato come le tre delibere, le due impugnate e la precedente di agosto si inseriscono in un medesimo percorso procedurale previsto dal decreto legislativo 152 del 2006 e nell'ambito del quale il comune ha acquisito tutti i prescritti pareri e ha assoggettato la variante alla valutazione preliminare per giungere alla conclusione della non necessità di assoggettarla a VAS.

Questo collegio rileva che, senza entrare nel merito di valutazioni discrezionali, le motivazioni dettagliate poste alla base della decisione comunale e contenute nel citato rapporto preliminare rispettano i principi della normativa anche europea e risultano congrue in relazione alla fattispecie. Esse non vengono smentite se non nel modo del tutto generico dal ricorso e dai motivi aggiunti i quali sollevano ulteriori questioni in relazione ai medesimi atti impugnati con il ricorso stesso.

21. Anche nel secondo ricorso si pone la questione da un lato della legittimazione ad agire delle due associazioni di commercianti e dall'altro dell’ammissibilità di un ricorso collettivo proposto assieme a una società privata.

La soluzione di entrambi le questioni, simili a quelle di cui al primo ricorso, non può essere altro che nel senso dell’inammissibilità anche del secondo gravame, in quanto le associazioni commercianti sono abilitare ad agire indistintamente e genericamente per tutti gli appartenenti alla categoria, laddove nel caso esse tutelano solo alcuni associati e non quelli beneficiati dalle delibere qui gravate.

Quanto al ricorso collettivo, va richiamato quanto sancito da questo tribunale con la sentenza 9 del 2014 trattandosi di soggetti che hanno presentato uno stesso ricorso pur avendo interessi palesemente differenziati.

22. Per completezza va ribadito che la ditta privata ricorrente Movest possiede un esercizio commerciale di rivendita carburanti, che si colloca fisicamente a una certa distanza dalle attività commerciali assentite e comunque potrebbe tutt'al più beneficiare e non essere danneggiato dai nuovi insediamenti commerciali.

23. Tornando alla questione della Valutazione ambientale strategica VAS, va osservato che l'intera impostazione dei due ricorsi appare fuorviante. Da un lato, infatti, il comune per quanto riguarda i cinque ambiti ha correttamente interessato la Direzione centrale dell'ambiente della regione e l'ARPA della Regione che hanno espresso i loro pareri, sulla base dei quali ha ritenuto di non assoggettare la sola variazione riguardante i soli cinque ambiti alla valutazione ambientale strategica.

In sostanza, il comune ha correttamente distinto le due situazioni, rilevando che per quella dei cinque insediamenti oggetto delle delibere qui gravate, sulla base anche del parere regionale, non era richiesta una valutazione ambientale strategica, anche perché il numero di parcheggi era inferiore 500 e non si prevedeva l'insediamento di alcun centro commerciale.

24. Quanto al presunto sviamento perché il comune avrebbe scorporato ad arte i cinque siti proprio per non assoggettare tale modifica alla VAS si tratta di un'affermazione che implica un processo alle intenzioni non sorretto da alcun elemento probatorio.

25. Conclusivamente, per quanto finora indicato, i due ricorsi risultano inammissibili oltre che infondati.

La complessità e la parziale novità delle questioni sollevate inducono il collegio compensare le spese di giudizio da tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, riunitili, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 21/07/2014.

riferimento id:20513

Data: 2014-07-22 06:24:05

Re:Liberalizzazione commerciale e normativa regionale - TAR 21/7/2014

Approfondimenti:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+liberalizzazione+commercio&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+liberalizzazione+commercio&aqs=chrome..69i57j69i58.218j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8

riferimento id:20513

Data: 2014-09-16 15:32:14

Re:Liberalizzazione commerciale e normativa regionale - TAR 21/7/2014

ma alla luce di questa e di tante e numerose altre sentenze
cosa resta del regolamento della regione toscana sul commercio (DPGR 15/R del 2009)
in particolare del suo articolo 11 che cercava di limitare l'insediamento di tante medie
una attaccata all'altra, tanto da fare una GSV complessivamente ?
E' giusto dire che stralciato l'art 19 del Codice ora è inapplicabile l'art. 11 del regolamento?
e se è così e si devono osservare i principi dettati dalla sentenza
perchè il Piano Paesaggistico Regionale adottato disciplina l'insediamento delle MSV ?
ma insomma il commercio è bomba liberi tutti?

riferimento id:20513

Data: 2014-09-16 18:28:27

Re:Liberalizzazione commerciale e normativa regionale - TAR 21/7/2014


ma alla luce di questa e di tante e numerose altre sentenze
cosa resta del regolamento della regione toscana sul commercio (DPGR 15/R del 2009)
in particolare del suo articolo 11 che cercava di limitare l'insediamento di tante medie
una attaccata all'altra, tanto da fare una GSV complessivamente ?
E' giusto dire che stralciato l'art 19 del Codice ora è inapplicabile l'art. 11 del regolamento?
e se è così e si devono osservare i principi dettati dalla sentenza
perchè il Piano Paesaggistico Regionale adottato disciplina l'insediamento delle MSV ?
ma insomma il commercio è bomba liberi tutti?
[/quote]

1) La disciplina Toscana sulle strutture aggregate e sulle GSV è stata dichiarata INCOSTITUZIONALE: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19827.0
2) ciò non significa che chiunque possa fare quel che vuole. Occorre un immobile a destinazione commerciale, rigorosi standard urbanistici e di parcheggio ....
3) se si hanno questi requisiti NON è possibile poi negare l'apertura per una MSV ....

Piaccia o non piaccia questo è quanto deriva dall'applicazione della NORMATIVA COMUNITARIA (Trattato e norme derivate) .... ed in particolare del dlgs 59/2010

riferimento id:20513

Data: 2014-09-18 06:28:51

Re:Liberalizzazione commerciale e normativa regionale - TAR 21/7/2014

sotto il profilo legale condivido tutto quello che scrive
anzi arrivo a dire
che lei ha perfettamente ragione e la mia richiesta/post
aveva contenuti parzialemnte "ideologici"

solo mi rattristo a pensare che la regione continua a mettere lacci e lacciuoli
delegando ai comuni la loro impropria applicazione

...e poi immagino che domani si formi
una lunga catena di MSV che partendo da peretola
attraversa la piana, svalica nel lucchese, circonvalla pisa
per scendere impetuosa a grosseto...

a parte gli scherzi i suoi consigli
restano preziosi

riferimento id:20513
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