Salve a tutti,
volevo sapere se in tema di locazione abitativa 4+ 4 scaduta nel 2013 e per il quale il giudice ha già fissato il termine di rilascio per novembre 2014, è possibile applicare l'art. 6 della legge 431/98. In particolare, i commi 4 e 5 che consentono al conduttore ultrasessantacinquenne di presentare istanza per avere la fissazione di un nuovo termine per il rilascio dell'immobile.
Grazie a chiunque vorrà rispondere
Sul comma 4 ho trovato questa Cassazione che sembra escluderlo:
Cassazione civile
In tema di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell'esecuzione, riconosciuta al conduttore dall'art. 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della detta legge, e cioè entro il 27 giugno 1999. (Cassa e decide nel merito, Trib. Treviso, 29/01/2005)
Sez. III, sent. n. 11961 del 17-05-2010 (ud. del 07-04-2010), Fabris c. Stradiotto (rv. 613084)
Sul comma 5 sembra ammissibile:
Cassazione civile
In tema di rilascio per finita locazione di immobili urbani, la finalità del legislatore è quella di ridurre il ricorso alle procedure esecutive attuando l'equo contemperamento delle esigenze del locatore e del conduttore mediante un sistema che, attraverso la fissazione di un giorno per l'esecuzione del rilascio, decorso il quale il locatore è abilitato a procedere in via esecutiva (art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392), prevede la sostanziale sospensione temporanea dell'accesso alla procedura esecutiva, con la possibilità per l'esecutato, concessa dall'art. 6, commi 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di chiedere una sola volta la rifissazione della data di esecuzione. Pertanto, tale richiesta deve essere avanzata, sul piano logico, prima che l'esecuzione possa essere intrapresa dall'avente diritto al rilascio, ovvero non oltre il giorno fissato per l'esecuzione, poiché altrimenti, decorsa la data fissata dal giudice per il rilascio, il locatore deve considerarsi libero di iniziare la procedura esecutiva e la richiesta stessa non si proporrebbe più come fissazione di una nuova data, ma come sospensione dell'esecuzione. (Rigetta, Trib. Milano, 07 luglio 2004)
Sez. III, Sent. n. 24526 del 02-10-2008 (ud. del 18-06-2008), B.T. c. G.M. (rv. 604825)
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Altra sentenza:
http://www.confedilizia.it/TRIB.PARMA-SFRATTI.pdf
Ricordo inoltre:
L'articolo 4, comma 8, del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. Decreto Milleproroghe) prevede: ''[color=red]E' prorogato al 31 dicembre 2014 il termine previsto all'articolo 1 comma 1 del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2008, n. 199[/color]''.
Si precisa che è stata prorogata al 31/12/2014 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto soltanto per finita locazione ad uso abitativo (fatta quindi eccezione per quelli dovuti a morosità ai quali non si applica la suddetta disposizione) a favore degli inquilini disagiati - individuati dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 febbraio 2007, n. 9 - con reddito lordo annuo al di sotto dei 27.000 euro, che siano o abbiano in famiglia persone over 65 anni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità oltre il 66% -
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L. 9-12-1998 n. 431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Art. 6. (Rilascio degli immobili). (21)
In vigore dal 30 dicembre 1998
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale. (18)
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978. (19) (20)
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
(18) A norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 25 febbraio 2000, n. 32 convertito dalla L. 20 aprile 2000, n. 97, il termine dilatorio di cui al presente comma non può comunque essere inferiore a nove mesi; a norma del comma 2 dello stesso art. 1, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi del presente comma è differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000.
(19) La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 9 novembre 2000, n. 482, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 c.c., anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile.
(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 19 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione.
(21) Vedi, anche, l'art. 80, commi 20, 21 e 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388.