Nel caso di domanda da parte di persona giuridica per l'assegnazione di autorizzazioni all'NCC, i requisiti morali sottoelencati devono essere posseduti anche dagli altri soci e in tal caso di quali tipologia di società???
a. L’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b. L’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 27-12-1956, n.1423 e ss.mm. (misure di prevenzione) e 31-5-1965, n.575 e ss.mm. (antimafia);
c. L’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
d. L’essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
Ed inoltre vanno dichiarati da parte degli stessi al momento della domanda di partecipazione al concorso , oppure i requisiti degli altri soci possono essere verificati dopo l'assegnazione e al momento del rilascio ( cioè al momento di presentazione della DUAAP) al Suap?
Se il regolamento comunale prevede dei requisiti morali allora quelli devono essere tradotti nel bando. La legge 21/92 non prevede dei requisiti morali che, invece, sono individuati per l'iscrizione al ruolo dei conducenti.
Comuqnue, se nel bando sono indicati i requaiti morali questi devono essere posseduti secondo le normali regole del caso:
- al momento della dichiarazione;
- da tutti i soci, in caso di società di persone;
- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- dagli amministratori, per ogni altro tipo di organismo.
Più in dettaglio, se non è previsto diversamente nel regoalmento, puoi applicare l'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 (relativamente alla "comunicazione antimafia"), che ha sostituito il vecchio DPR 252/1998 e con l'occasione applichi anche e proprio la dichiarazione sull’assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011
Nel caso di domanda da parte di persona giuridica per l'assegnazione di autorizzazioni all'NCC, i requisiti morali sottoelencati devono essere posseduti anche dagli altri soci e in tal caso di quali tipologia di società???
a. L’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b. L’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 27-12-1956, n.1423 e ss.mm. (misure di prevenzione) e 31-5-1965, n.575 e ss.mm. (antimafia);
c. L’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
d. L’essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
Ed inoltre vanno dichiarati da parte degli stessi al momento della domanda di partecipazione al concorso , oppure i requisiti degli altri soci possono essere verificati dopo l'assegnazione e al momento del rilascio ( cioè al momento di presentazione della DUAAP) al Suap?
[/quote]
A mio avviso i requisiti morali introdotti con regolamento comunale sono ILLEGITTIMI, quindi valuta di adeguare il regolamento stesso.
Ciò in quanto costituirebbero degli elementi ingiustificatamente ostativi all'esercizio della attività da parte di soggetti abilitati in altra parte del territorio nazionale (che non potrebbero esercitare il diritto di stabilimento).
Tradotto: Tizio ha i requisiti nel Comune X dove può fare NCC mentre non può insediarsi dfa te che hai introdotto requisiti soggettivi restrittivi.
Ma una persona giuridica (per es. una SRL o una SAS) può partecipare ad un concorso per l'assegnazione di autorizzazioni NCC e in quel caso i tioli valutabili sono quelli posseduti dal legale rappresentante?
E nel caso in cui la persona fisica, amministratore di una società si presenti anche come amministratore di un altra società, gli stessi titolo possono essere valutati 2 volte ??? NON HO TROVATO NULLA CHE LO VIETI :-[
Relativamente allo status del richiedente, l’interpretazione dominante, avvalorata anche da una sentenza del Consiglio di Stato (vedi la n. 1583/2008), vuole che quello sia una persona fisica. Ciò perché il comma 1 dell’art. 8 della legge 21/92 dispone:
[i]1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.[/i]
Il Consiglio di Sato citato afferma: [i][i]si deve ritenere che alle persone giuridiche non sia consentito conseguire autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente; e ciò in quanto l'art. 8, comma 1, della L. n. 21/1992 considera, in tal senso, solo i "singoli" escludendo le società di capitali.[/i]
Per completezza di informazioni si veda anche l’art. 7 della legge 21/92:
[i]1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. [/i]
[i]2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.[/i]
Quindi, dato che per l’NCC la legge prevede anche la possibilità di essere genericamente imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di NCC, è quantomeno possibile che la persona fisica si intesti l’autorizzazione e poi la conferisca alla società di persone o di capitali. Rammentiamo che il rilascio è in capo al “singolo” ma poi questo la può gestire in forma “singola o associata”.
In merito si veda il TAR Veneto n. 90/2013 che, in via indiretta, affronta la questione al fine di sentenziare su un fallimento di una società di capitali (una SRL):
[i]...premesso:
che le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal DLgs n. 285/1992, abbiano superato apposito esame e siano iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall’art. 10 della LR n. 22/1996, tali soggetti possono esercitare la relativa attività anche in forma societaria, conferendo alla società l’autorizzazione di cui siano titolari: in tal caso titolare dell’autorizzazione diviene la società, ed il socio può rientrare in possesso dell’autorizzazione soltanto nell’ipotesi di recesso, decadenza od esclusione dalla società stessa (art. 14, II comma della LR n. 22 cit.: nel caso di recesso, peraltro, non può riottenere l’autorizzazione prima di un anno dall’avvenuto recesso: cfr. il successivo III comma);[/i]
In sintesi, basta che nel regolamento comunale sia disciplinata la fattispecie affinche anche un soggetto appartenente ad una società di capitali possa intestarssi una licenza ncc e poi, magari, la conferisca alla società.