TAR Toscana, Sez. I, n. 1033, del 16 giugno 2014
Aria.Legittimità ordinanza divieto di transito veicolare sulla piazza e sulla strada per contenimento dell’inquinamento atmosferico
Le misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, che l'art. 7, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, attribuisce al Sindaco, sono ormai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa, salvo che per quelle di maggiore impatto sull'intera collettività locale, per le quali la legge prevede l'intervento di un organo politico, come nel caso della delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, per la quale si provvede con deliberazione della Giunta (art. 7 comma 9, d.lgs. n. 285 del 1992), ovvero di quelle limitazioni connesse al rispetto dei limiti del tasso di inquinamento atmosferico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
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