Data: 2014-07-19 13:42:51

L.R. 21/2014 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 05/12/2008, n. 31"

Sul BURL Supplemento n. 29 - Venerdì 18 luglio 2014 è stata pubblicata la Legge regionale 15 luglio 2014 - n. 21
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)


IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Modifica all’art. 42 della l.r. 31/2008)
1. Dopo la lettera d bis) del comma 4 dell’articolo 42 è ag- giunta la seguente:
«d ter) le colonizzazioni spontanee da specie arboree o arbustive all’interno di terreni edificabili a destinazione produttiva ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge recante (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 di- cembre 2008, n. 31 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale’) quando il processo di colonizzazione è in atto da meno di quindici anni.».
Art. 2
(Modifiche all’art. 43 della l.r. 31/2008)
1. All’articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 2 dopo le parole «dalle comunità montane» so- no inserite le seguenti: «o Unioni dei comuni»;
b) all’alinea del comma 4 le parole «dalla provincia» sono so- stituite dalle seguenti: «dall’ente»;
c) all’alinea del comma 4 dopo la parola «competente» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2»;
d) alla lettera a) del comma 4 le parole «opere di pubblica utilità» sono sostituite dalle seguenti: «opere pubbliche o di pubblica utilità»;
e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8 bis. In caso di interventi di recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate at- traverso l’eliminazione della colonizzazione boschiva in atto da non oltre trenta anni, si applica la disciplina pre- vista dall’articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto le- gislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 lu- glio 2002, n. 137) e non è prevista l’esecuzione di interventi compensativi ai sensi dell’articolo 43, comma 3.
8 ter. Il comma 8 bis si applica quando siano contempo- raneamente rispettate le seguenti condizioni:
a) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non abbia già beneficiato di contributi pubblici per il miglioramento forestale;
b) la superficie boscata direttamente interessata dal recupero non sia stata classificata dalla pianifica- zione territoriale come area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità;
c) il recupero agronomico non preveda la realiz- zazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a servizio del fondo, per un periodo di almeno venti anni.».
Art. 3
(Modifiche all’art. 44 della l.r. 31/2008)
1. All’articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) alla lettera a) del comma 3 dopo la parola «superficie» è aggiunta la seguente: «coperta»;
b) alla lettera c) del comma 3 la parola «50» è sostituita dalla seguente: «100»;
c) dopo la lettera d) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:
d) e)
d ter) opere pubbliche o di pubblica utilità.»;
al comma 4 dopo le parole «le comunità montane» sono
inserite le seguenti: «o le Unioni dei comuni»;
al comma 6 bis dopo le parole «dalle comunità montane»
sono inserite le parole «o Unioni dei comuni». Art. 4
(Modifiche all’art. 59 della l.r. 31/2008)
1. All’articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sulle strade agro-silvo-pastorali è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. E’ altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati nei bo- schi, nei pascoli, sulle mulattiere e sui sentieri, ad eccezio- ne dei mezzi di servizio e di quelli autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle proprie aree demaniali.»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4.bis In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il re- golamento di cui all’articolo 50, comma 4, compatibilmen- te con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti locali e forestali, per il territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato dall’autorizzazione sia ricom- preso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenute a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso, preventivamente al rilascio della autorizzazione, i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno prestare congrue garan- zie fideiussorie bancarie o assicurative agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l’eventua- le esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osserva- re Roberto Maroni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/413 dell’ 8 luglio 2014) come legge della Regione Lombardia.
Milano, 15 luglio 2014

Roberto Maroni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/413 dell’ 8 luglio 2014)

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