L'Amministrazione comunale sta predisponendo un bando per affidamento servizio ricovero, mantenimento e cura dei cani vaganti.
Ci si chiede se debba ancora essere richiesto, come requisito in capo alla struttura, il "nulla-osta" prefetizio di cui all'articolo 24 del D.P.R. 320/1954.
A mio avviso trova applicazione la SCIA che sostituisce ogni preventivo nulla-osta.
Copia della SCIA andrà inviata ad ASL, Prefettura, Polizia Locale
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D.P.R. 8-2-1954 n. 320
Regolamento di polizia veterinaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.
TITOLO I
Norme generali di polizia veterinaria
Capo V - Vigilanza sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali
Articolo 24
Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:
a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
d) serragli e circhi equestri;
e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
h) giardini zoologici.
L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.
Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).
L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (63).
(63) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296 le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.
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riferimento id:20454Sul tema ricordo che la norma di riferimento è la L.R. n. 33/2009 inerente il "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".
In particolare gli artt. 108, 114 e 116
Art. 108 (Competenze degli enti locali e del sindaco, quale autorità sanitaria locale)
1. Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:
a) la predisposizione, nell'ambito del territorio provinciale o di provincia contigua, se più vicino, delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune. Le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ASL competenti in comodato d'uso;
b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandarlo, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
c) l'attività di vigilanza, di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dal presente capo;
d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 120 e dei medici veterinari;
e) la predisposizione di sportelli per l'anagrafe canina;
f) la collaborazione con le ASL per le funzioni di cui all'articolo 107, comma 2, lettere a) e h);
g) l'eventuale istituzione dell'ufficio tutela animali e di un fondo speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza;
h) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.
2. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dal presente capo;b) può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.
3. Alle province competono l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all'articolo 120, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'articolo 117, comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività di collaborazione con l'ASL e con gli enti locali.
4. Le province possono inoltre:
a) promuovere, in collaborazione con la consulta regionale di cui all'articolo 117, comma 6, la mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini;b) coordinare le associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso);c) adottare misure idonee a prevenire maltrattamenti nei confronti degli animali.
Art. 114 (Rifugi per animali)
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ospitano nei canili rifugio:
a) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all'articolo 112;b) i cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;c) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario ed accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;d) altri animali d'affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.
2. I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi sono determinati dalla Giunta regionale.
3. La gestione dei rifugi può essere demandata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, a cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 o associazioni. A condizioni equivalenti è riconosciuto diritto di prelazione alle associazioni di cui all'articolo 120.
4. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.
5. I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.
6. I rifugi devono garantire l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private.
[b]Art. 116 (Autorizzazioni)
1. Le strutture di cui agli articoli 112, comma 2, 114 e quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL competente.[/b]