In caso di titolare di attività di commercio su aree pubbliche appartenente alla categoria disabili, la possibilità di poter essere sostituiti da collaboratori o dipendenti ha dei limiti? In particolare: il titolare può essere sempre sostituito o alcune volte deve essere presente?
riferimento id:2045L'art. 39 del Codice del Commercio consente all'operatore di farsi sostituire dai propri dipendenti o collaboratori in caso di assenza, senza imporre alcun limite temporale.
Nel silenzio della legge ritengo che l'operatore (disabile e non) possa essere sempre sostituito, anche a tempo indeterminato.
Tieni anche conto di una disposizione contenuta nel D.L. 138/2011 (di ormai prossima conversione in legge) e cioè di quella dell'art. 3, 1° c., che contiene il principio generale secondo cui, in materia di iniziativa e di esercizio di attività economiche "è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge" nei casi previsti dalle lett. a) - e) dell'art. cit.
In applicazione di detto principio, la sostituizione del titolare, a tempo indeterminato, nell'esercizio dell'attività, deve ritenersi sempre ammessa, ed essa non sarà più possibile se la Regione Toscana con propria legge non lo vieta espressamente, nei casi sopra indicati.