SLOT MACHINE: libertà di orario anche 24 ore al giorno - TAR 10/7/14
Tar Lombardia, ordinanza n. 931 del 10 luglio 2014
N. 00931/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01838/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2014, proposto da:
Sun City s.a.s. di Cheng Kangping & C., Krismas di Anna Genco & C. s.a.s., rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo
Bertacco e Francesco Rovetta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via San Damiano, 9
contro
Comune di Bresso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Ruggieri, con
domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del TAR
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Bresso n. 8 del 9.4.2014, avente a oggetto la “limitazione della fascia oraria di
utilizzo dei dispositivi da gioco d'azzardo lecito installati negli esercizi pubblici o nei circoli privati”; di ogni atto
presupposto, consequenziale e connesso, in particolare della deliberazione di C.C. n. 13 del 7.4.2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bresso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte
ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Considerato che in merito alla legittimità di previsioni regolamentari volte a fronteggiare la ludopatìa, la Sezione ha già
avuto modo di rilevare (cfr. ordinanza 13 marzo 2014, n. 381):
- che nella sentenza n. 167 del 6 maggio 2010 la Corte costituzionale ha delineato i limiti della potestà legislativa e
amministrativa in tema di ordine e sicurezza pubblica, statuendo, tra l’altro:
a) che “questa Corte ha più volte affermato che Regioni e Province autonome non sono titolari di competenza propria
nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, nella materia cioè relativa sia alla prevenzione dei reati, sia al
mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 237 e n. 222 del 2006), inteso quest’ultimo, in senso stretto, quale
“complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza
nella comunità nazionale” (sentenza n. 290 del 2001). Rientrano, invece, fra i compiti di polizia amministrativa, di
competenza regionale (sentenza n. 196 del 2009), le “misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere
arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le
competenze [...] delle Regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in
funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica” (sentenza n. 290 del 2001)”;
b) che “con la modifica del Titolo V è stata riservata allo Stato, dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., la
competenza in tema di ordine pubblico e pubblica sicurezza; ed alla competenza regionale residuale - e non più
concorrente – è stata attribuita la materia della polizia amministrativa locale. Quanto alla necessità di una collaborazione
fra forze di polizia municipale e forze di polizia di Stato, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha provveduto espressamente a
demandare alla legge statale il compito di disciplinare eventuali forme di coordinamento nella materia dell’ordine
pubblico e della sicurezza”;
- che, dunque, sembra evidente che il legislatore abbia inteso temperare, nella citata materia, la misura e la qualità
dell’intervento ausiliario delle Amministrazioni locali e quindi dei Comuni;
- che l’art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 prevede che “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente
comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari
alla loro attuazione”;
- che la precedente formulazione di tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dal Giudice delle leggi con
sentenza n. 115 del 7 aprile 2011, proprio nella parte in cui si premetteva l’avverbio “anche” alle parole “contingibili e
urgenti”: una chiara esplicitazione, ad avviso del Collegio, della limitazione dei poteri – perfino di quelli extra ordinem –
dei Sindaci;
- che, con specifico riguardo alla questione della limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco, occorre richiamare
l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale “nell’esaminare approfonditamente la disciplina di cui
agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (libertà di stabilimento e di prestazione di servizi), ha ribadito, in linea con precedenti
decisioni, che “l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le
restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa, purché tali restrizioni soddisfino il principio di
proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (v., in tal senso, citate sentenze
Placanica e a., punti da 52 a 55, nonché Costa e Cifone, punti da 61 a 63)” (cfr. sez. III, 12 settembre 2013, cause riunite
C – 660/11 e C – 8/12);
- che sulla scorta di tale principio, la Sezione ha statuito che “nell’assenza di una norma che espressamente vietasse
l’apertura 24 ore su 24 (…) incombeva, dunque, sul Comune l’obbligo di motivare le ragioni di una limitazione
direttamente incidente sullo svolgimento e, potenzialmente, sulla gestione finanziaria dell’attività condotta” (cfr. sentenza
7 novembre 2013, n. 2479);
- che le ricorrenti hanno depositato le autorizzazioni del Questore di Milano, emesse rispettivamente il 25.7.2011 e
l’1.8.2012, quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge regionale 8/2013, ciò fondando un legittimo
affidamento al pieno esercizio dell’attività, oltre ad aver puntualmente provato i pregiudizi di natura economica connessi
all’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
- che, infine, pare infondato l’assunto dell’Amministrazione secondo cui l’impugnata ordinanza sarebbe stata emessa in
esito a una “approfondita indagine sulla realtà sociale” (cfr. pag. 3 della memoria del 4.7.2014), tale non potendosi
definire il generico richiamo, nella motivazione della deliberazione di C.C. n. 13 del 7.4.2014, ai dati dell’ASL Milano,
peraltro soltanto richiamati, e non allegati, dal Comune agli atti del giudizio; P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
accoglie la domanda di sospensione cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17.12.2014.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Roberto Lombardi, Referendario
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Commento su Italia Oggi del 17 luglio 2014:
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/140717/2ta1zk.pdf
Su orari e giochi vedi anche:
https://www.google.it/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum%20orari%20giochi%20vlt