Data: 2014-07-16 16:00:51

Noleggio attrezzature da spiaggia

Si può svolgere l'attività di noleggio di attrezzature da spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraio) con la sola iscrizione dell'interessato al registro dell'imprese? Senza nemmeno aver fatto la SCIA di avvio di attività al Comune.Grazie 

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Data: 2014-07-16 19:28:09

Re:Noleggio attrezzature da spiaggia


Si può svolgere l'attività di noleggio di attrezzature da spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraio) con la sola iscrizione dell'interessato al registro dell'imprese? Senza nemmeno aver fatto la SCIA di avvio di attività al Comune.Grazie
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Sì. Il noleggio attrezzature è una attività di servizi LIBERAMENTE ESERCITABILE senza alcun adempimento.

Qualche Comune che ha regolamentato la materia (a mio avviso legittimamente se in misura ragionevole) può:
1) prevedere un contingente numerico per le postazioni su area pubblica
2) vietare l'esercizio itinerante
3) chiedere per quelli in sede fissa una scia (se svolti sul proprio territorio comunale)

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Data: 2014-10-06 09:54:47

Re:Noleggio attrezzature da spiaggia

salve dott.Chiarelli...avendo una sede in regola utilizzata come deposito per le attrezzature da spiaggia(sdraio,lettini ecc ecc)posso su richiesta del cliente(diretta o telefonica)portargli l'attrezzatura a casa o in prossimita' della spiaggia dove staziona e quindi adoperarmi anche per il ritiro della stessa  sempre su espressa richiesta del cliente?grazie anticipatamente per la risposta

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Data: 2014-10-06 16:49:54

Re:Noleggio attrezzature da spiaggia


salve dott.Chiarelli...avendo una sede in regola utilizzata come deposito per le attrezzature da spiaggia(sdraio,lettini ecc ecc)posso su richiesta del cliente(diretta o telefonica)portargli l'attrezzatura a casa o in prossimita' della spiaggia dove staziona e quindi adoperarmi anche per il ritiro della stessa  sempre su espressa richiesta del cliente?grazie anticipatamente per la risposta
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Salve,
si tratta di servizio online o telefonico come tale esercitabile liberamente.
Ritengo che in questi casi il Comune (o l'autorità demaniale) non possa nemmeno dettare una regolamentazione vincolistica in quanto la materia è riservata allo Stato, svolgendosi online o telefonicamente.
Ovviamente alla consegna non deve avvenire altro che il pagamento (senza ulteriore contrattazione per ulteriori servizi). Quindi consiglio di andare con ricevuta pronta, ritirare i soldi e consegnare il materiale.

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Data: 2014-10-06 17:04:05

Re:Noleggio attrezzature da spiaggia

quindi mi chiamano ...consegno ad esempio l'ombrellone con la ricevuta e poi appena mi richiamano posso tranquillamente ritirare l'ombrellone senza essere contro legge?!

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Data: 2014-10-06 17:21:23

Re:Noleggio attrezzature da spiaggia


quindi mi chiamano ...consegno ad esempio l'ombrellone con la ricevuta e poi appena mi richiamano posso tranquillamente ritirare l'ombrellone senza essere contro legge?!
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Diciamo che Lei si trova in un "limbo", cioè in una attività NON REGOLAMENTATA e come tale, purtroppo, il rischio di contestazioni c'è.
Ciò che le posso dire è che la normativa non la vieta e quindi è in via generale consentita. Mi raccomando .... adotti le precauzioni necessarie ad evitare che le contestino che il contratto si perfeziona in loco .... evitando di stazionare con il materiale sull'area demaniale per cercare clienti.

riferimento id:20435

Data: 2014-10-06 18:00:19

Re:Noleggio attrezzature da spiaggia

grazie mille!!! ;D ;

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Data: 2015-05-24 20:20:39

Re:Noleggio attrezzature da spiaggia

buonasera dott chiarelli,vorrei sapere se posso con un furgone o carrello stazionare su area demaniale per affittare  sdraio e ombrelloni,in caso di risposta negativa potrebbe riferirmi quali reati andrei a commettere
ps:ho aperto la scia,ho p iva ecc

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Data: 2015-05-25 17:17:36

Re:Noleggio attrezzature da spiaggia


buonasera dott chiarelli,vorrei sapere se posso con un furgone o carrello stazionare su area demaniale per affittare  sdraio e ombrelloni,in caso di risposta negativa potrebbe riferirmi quali reati andrei a commettere
ps:ho aperto la scia,ho p iva ecc
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Lo svolgimento di qualsiasi attività su area demaniale, anche rimanendo sul furgone senza depositare a terra materiale NON è consentito a meno che:
1) non esista un regolamento che lo prevede.Ecco un esempio: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20080514142350.pdf, ed un altro http://www.valdicecina.toscana.it/area_tecnica/doc/regolamento%20gestione%20demanio.pdf
2) non vi sia una AUTORIZZAZIONE dell'Ente proprietario dell'area (spesso i Comuni adottano regolamenti sul tema).

In mancanza:
1) si potrebbero ipotizzare ipotesi di reato (http://www.exeo.it/art-1161-cod-nav-il-reato-di-occupazione-abusiva-di-area-demaniale/)
2) si configura un illecito amministrativo (con sanzioni che possono arrivare a oltre 10 mila euro)

Si veda anche:
http://demaniopatrimonio.it/site/d_News.asp?CategoriaNews=20&TD02_ID=4033
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14733.0
http://www.patrimoniopubblico.it/site/d_NewsList.asp?whichpage=2&SortField=&SortDir=&CategoriaNews=20&DataDa=&DataA=&stat=2


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TAR Lazio, Roma, sez. I-quater – Sentenza 27 febbraio 2012, n. 1950
1. L’occupazione di un’area demaniale marittima concretizza un illecito permanente la cui repressione costituisce esercizio del potere di polizia demaniale e non già di repressione degli abusi edilizi e, quindi, è esperibile senza limiti di tempo in quanto ex se sempre giustificata da un preminente interesse pubblico identificabile nella necessità di tutelare beni di proprietà pubblica aventi una peculiare natura e destinazione. Nessun affidamento giuridicamente tutelabile è, pertanto, configurabile a favore del privato in riferimento alla materiale apprensione di beni non suscettibili per loro natura di appartenenza ad altro soggetto se non allo Stato ovvero alla Regione (in questo senso anche Cons. Stato, sez. VI, n. 4299/2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 1886/2011; TAR Sicilia, Catania, n. 309/2008).
2. L’esercizio del potere di repressione degli abusi demaniali non è condizionato dagli artt. 54 e ss. del codice della navigazione all’inesistenza del pregiudizio per la parte legittima del fabbricato e ciò a differenza di quanto, talvolta, prevede la normativa che disciplina la repressione degli abusi edilizi (artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001).
3. La competenza all’adozione dei poteri repressivi in materia di occupazione demaniale spetta ai comuni (TAR Lazio, Roma, n. 3032/2011; TAR Lazio, Roma, n. 31953/2010)

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Demanio marittimo - Occupazione di suolo demaniale - Autorizzazione pluriennale, ma per determinati periodi - Mantenimento delle strutture in modo continuativo - Reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - Configurabilità. L'occupazione del suolo demaniale è illegittima anche se effettuata in periodi diversi da quelli consentiti dal titolo autorizzatorio, atteso che il diritto di godimento del bene demaniale deve essere esercitato nei limiti fissati dall'atto che lo ha costituito, configurandosi in caso diverso il reato di cui all'art. 1161 cod. nav.. (Nell'occasione la Corte ha ritenuto configurato il reato de qua in una ipotesi nella quale, pur in presenza di una autorizzazione pluriennale, il periodo d'uso era limitato alla stagione balneare, osservando come il titolo legittimante consentisse al concessionario di non richiedere il rinnovo della concessione alla scadenza di ogni periodo balneare, ma non lo autorizzasse a mantenere le strutture oltre tale periodo). Pres. De Maio G. Est. Petti C. Rel. Petti C. Imp. Rubrichi. P.M. Passacantando G. (Conf.), (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 23/12/2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 20/04/2006 (Ud. 22/03/2006), Sentenza n. 13957
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Data: 2015-05-26 10:35:56

Re:Noleggio attrezzature da spiaggia

Dott.CHiarelli,come sempre la ringraziò per la sua gentilezza e per la sua proverbiale puntualita'.le auguro buon lavoro,grazie ancora!

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