Data: 2014-07-16 08:19:44

Protocollo SCIA edilizie

Buongiorno,
chiedo un chiarimento riguardo alla procedura corretta di protocollazione delle Scia edilizie...
Premetto che nel nostro Comune le stesse non vengono inviate per PEC ma depositate presso l'Ufficio Protocollo a mano (problemi nostri!).
L'Ufficio appone il timbro di entrata sull'originale, che rimane agli atti e sulla copia che viene riconsegnata all'utente. Spesso accade che la SCIA non venga effettivamente protocollata nel giorno della sua "entrata" in Comune ma anche a distanza di diversi giorni (ancora problemi nostri!!!). Il software del protocollo informatico consente di indicare la DATA DI RICEZIONE (corrispondente al timbro di entrata sulla SCIA) e la DATA DI REGISTRAZIONE con collegato NUMERO DI REGISTRAZIONE (che viene successivamente trascritto sul timbro di entrata).
Quindi pervengono all'U.T. SCIA con protocolli "anomali" ossia con numeri di reg. che non sono collegati alle date di effettiva ricezione.
E' corretto? E qual'è la data di validità della SCIA? Quella nella quale "entra" in Comune e riceve il timbro senza però che le venga assegnato un numero oppure quella nella quale viene "registrata" anche se successiva???
E poi è corretto avere in mano una SCIA con un timbro comunale che riporta una data, che è diversa da quella nella quale viene assegnato il numero di registrazione, poi riportato sul timbro stesso?
Spero di essermi spiegata....!!!

Grazie e a presto.

riferimento id:20426

Data: 2014-07-17 06:48:06

Re:Protocollo SCIA edilizie

Risposta...

riferimento id:20426

Data: 2014-07-17 18:02:46

Re:Protocollo SCIA edilizie


Buongiorno,
chiedo un chiarimento riguardo alla procedura corretta di protocollazione delle Scia edilizie...
Premetto che nel nostro Comune le stesse non vengono inviate per PEC ma depositate presso l'Ufficio Protocollo a mano (problemi nostri!).
L'Ufficio appone il timbro di entrata sull'originale, che rimane agli atti e sulla copia che viene riconsegnata all'utente. Spesso accade che la SCIA non venga effettivamente protocollata nel giorno della sua "entrata" in Comune ma anche a distanza di diversi giorni (ancora problemi nostri!!!). Il software del protocollo informatico consente di indicare la DATA DI RICEZIONE (corrispondente al timbro di entrata sulla SCIA) e la DATA DI REGISTRAZIONE con collegato NUMERO DI REGISTRAZIONE (che viene successivamente trascritto sul timbro di entrata).
Quindi pervengono all'U.T. SCIA con protocolli "anomali" ossia con numeri di reg. che non sono collegati alle date di effettiva ricezione.
E' corretto? E qual'è la data di validità della SCIA? Quella nella quale "entra" in Comune e riceve il timbro senza però che le venga assegnato un numero oppure quella nella quale viene "registrata" anche se successiva???
E poi è corretto avere in mano una SCIA con un timbro comunale che riporta una data, che è diversa da quella nella quale viene assegnato il numero di registrazione, poi riportato sul timbro stesso?
Spero di essermi spiegata....!!!

Grazie e a presto.
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Alcuni spunti:

1) le scia cartacee se riferite a pratiche SUAP sono irricevibili. Se gestite ugualmente possono esporre a responsabilità e annullamento
2) se non riferite a pratiche SUAP sono ricevibili e quel che conta è la DATA DI RICEZIONE a prescindere dalla data di protocollazione

Personalmente ritengo sbagliata la prassi di ricevere documenti e rilasciare il timbro con la sola data senza procedere contestualmente alla protocollazione completa per l'attribuzione del numero di protocollo. Ciò però non inficia in alcun modo la ricezione.
Ovviamente in presenza di questa prassi DOVRAI indicare nelle comunicazioni sempre le DUE DATE, quella di ricezione (valida ai fini giuridici) e quella di protocollazione, valida ai soli fini archivistici.


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Va ribadito, conformemente a consolidata giurisprudenza, che il registro di protocollo è atto accompagnato da fede privilegiata e che pertanto la data nonché la numerazione progressiva che viene attribuita all’atto in esso annotato sono oggetto di una specifica attività certificativa propria del pubblico ufficiale e integrano la connotazione pubblicistica anche di questa scrittura (Cass., sez. V, 9 aprile 2008, n. 240446; 23 gennaio 2004, n. 228752). Costituendo il registro di protocollo prova privilegiata, esso fa fede fino a querela di falso, per la posizione e la responsabilità di cui sono investiti gli addetti alla relativa tenuta (Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 7309).
Né rileva in alcun modo la settorialità del registro di protocollo poiché, anche se destinato ad un ambito più ristretto del registro generale del Comune, l’annotazione svolge la medesima funzione attestativa che assume interesse pubblico (Cass. penale, sez. V, 22 settembre 2010, n. 39623).
Ne consegue che non è contestabile la data di ricezione di un atto da parte di un’amministrazione, ove questa risulti dal protocollo, se nei confronti dell’amministrazione non venga proposta querela di falso.

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