[size=10pt]buondì, avrei bisogno di consulenza riguardo la sussistenza o meno del requisito professionale per l'attività di estetista nel caso che segue:
la signora X ha conseguito la qualifica di estetista nel 1999 e dal 2006 è socia partecipante di una società artigiana per l'attività di estetista. a breve la società verrà sciolta per recesso dell'altra socia e la Sig. X ne acquisterà le quote e costituirà una ditta individuale artigiana che subentrerà alla vecchia società nell'attività di estetica. Stando a queste caratteristiche, in virtù dell'applicazione dell'art.85 del DPGR 47/R 2007 e della qualifca rafforzata, la signora X deve solo sotenere l'esame finale, senza frequentare il terzo anno di corso, avendo svolto dal 2006 l'attività di estetista come socia ( ..[i]sostenere l'esame finale a seguito di un anno di attività.....oppure a seguito dello svolgimento di un anno di attività come ...socio presso un'impresa di estetica[/i])?[/size]
grazie sin da ora
Ricapitoliamo.
La signora ha la qualifica.
La signora ha svolto almeno 1 anno come socia lavoratrice.
Quindi può fare direttamente l'esame teorico-pratico ai sensi dell'art. 85 comma 1 lett. b)
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D.P.G.R. 2-10-2007 n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Pubblicato nel B.U. Toscana 10 ottobre 2007, n. 31 parte prima.
TITOLO V
Capo I - Profilo di estetista
Art. 85
Percorso formativo per estetista.
1. La qualifica di estetista si acquisisce secondo le seguenti modalità:
a) superamento di un esame teorico - pratico, ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale di base, a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali; lo standard minimo del percorso è specificato nell'allegato F;
b) per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) che intendono esercitare l'attività come lavoratore autonomo è necessario il superamento di un esame teorico - pratico, a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato G;
2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, della durata di un anno presso un esercizio di estetica.
2. La qualifica di estetista si acquisisce, altresì:
a) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
b) ai fini dell'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale, mediante entrambe le seguenti condizioni:
1) la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore;
2) il superamento di un esame teorico - pratico che si effettua al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente a tempo pieno.
3. L'attività di lavoro di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 e al numero 2) della lettera b) del comma 2 può essere svolta come collaboratore familiare o socio presso un'impresa di estetista.
4. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:
a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");
b) conseguimento di licenza elementare, assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 ed esperienza lavorativa triennale.
5. Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della L.R. n. 32/2000