TAR Marche, Sez. I, n. 478, del 5 maggio 2014
Rumore.Illegittimità ordinanza del Sindaco di iniziare l’attività nello stabilimento alle ore 5,30 antimeridiane a tutela della salute pubblica
Non è sufficiente che uno stabilimento industriale produca emissioni acustiche o di altro genere per giustificare provvedimenti lato sensu repressivi, dovendo l’autorità competente accertare che tali emissioni superino i limiti di legge e/o quelli indicati nel provvedimento autorizzativo. Nella specie, nessun elemento è stato fornito quanto alle emissioni acustiche, mentre le emissioni di altro genere non sono oggetto dell’impugnata ordinanza. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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