Cass. Sez. III n. 28577 del 3 luglio 2014 (Cc 10 giu. 2014)
Pres. Fiale Est. Franco Ric. Casa
Rifiuti. Dissequestro si terreno subordinato a bonifica
La restituzione di un’area oggetto di un sequestro preventivo annullato o revocato è un atto dovuto ed incondizionato, sul presupposto che sono venute a mancare le condizioni che legittimano il sequestro, e che è stata riconosciuta la necessità di annullare il provvedimento che disponeva il vincolo cautelare. Pertanto, subordinando la restituzione del terreno alla previa sua bonifica a cura degli stessi indagati aventi diritto, riconosciuti totalmente estranei alle condotte illecite di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. 152\06, il tribunale del riesame ha esercitato un potere che il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l’art. 192, assegna esclusivamente alla autorità amministrativa. Quest’ultima disposizione, invero, stabilisce che competente a disporre con ordinanza le operazioni di rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati ed a ordinare il pristino dello stato dei luoghi sia il Sindaco.
http://lexambiente.it/rifiuti/155-cassazione-penale155/10668-rifiuti-dissequestro-si-terreno-subordinato-a-bonifica.html