Data: 2014-07-16 03:54:46

Antitrust - AS1055 – COMUNE DI AVELLINO - DISCIPLINA SERVIZI FUNEBRI

Antitrust - AS1055 – COMUNE DI AVELLINO - DISCIPLINA SERVIZI FUNEBRI

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AS1055 – COMUNE DI AVELLINO - DISCIPLINA SERVIZI FUNEBRI
Roma, 14 giugno 2013
Comune di Avellino
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 5 giugno 2013, ha
inteso svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287 del 10 ottobre
1990, in merito alle restrizioni nella disciplina dei servizi funebri derivanti sia dal Contratto per
l’ampliamento e gestione del cimitero comunale di Avellino e Bellizzi, stipulato con l’ATI costituita
dalle imprese Votiva Flamma S.r.l., Francesco Giordano e C. S.n.c., Edilmorsa e Sandullo
Costruzioni, sia dal regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 69 del 10 settembre 2004.
In particolare, il Contratto in questione affida per la durata di venticinque anni sia la progettazione
e costruzione dell’ampliamento dei Cimiteri di Avellino e Bellizzi, sia la loro gestione e
manutenzione. Inoltre, l’art. 95 della Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 10 settembre
2004 subordina l’esercizio dell’attività di trasporto funebre nel territorio comunale al possesso di
requisiti dimensionali (numero consistente di mezzi, strutture e dipendenti) e organizzativi
(proprietà o leasing dei mezzi, disponibilità continuativa di almeno tre sale di osservazione e di
un’autorimessa, rapporto continuativo con l’impresa etc.), aggiuntivi rispetto a quelli previsti per
finalità igienico-sanitarie dall’art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante il regolamento
statale di polizia mortuaria.
L’Autorità, sul punto, osserva che il quadro regolatorio e fattuale illustrato appare idoneo ad
ostacolare ingiustificatamente l’accesso degli operatori economici al mercato liberalizzato dei
servizi funebri e del trasporto funebre.
In primo luogo, infatti, la durata venticinquennale stabilita dal Contratto per ampliamento e
gestione del cimitero comunale di Avellino e Bellizzi appare idonea ad attribuire al beneficiario un
ingiustificato vantaggio concorrenziale, a danno dei potenziali operatori concorrenti, impedendo
all’amministrazione medesima di conseguire i vantaggi di efficienza derivanti da una maggiore
alternanza, nel tempo, nella gestione dei servizi pubblici in questione. Anche la Direttiva Servizi,
all’art. 12, espressamente chiarisce che l’autorizzazione/concessione deve essere “rilasciata per
una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né
accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano
particolari legami”. Pertanto, si auspica che il Comune di Avellino ridefinisca la durata
contrattuale, in ossequio al principio di proporzionalità che impone di definire la durata stessa “in
modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per
ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole”. A tal fine, si
ricorda che l’Autorità ha più volte ribadito che la durata delle concessioni non deve
necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo
svolgimento dell’attività, in quanto, al momento della gara, il valore degli investimenti già
effettuati dal concessionario può ben essere posto a base d’asta*
Inoltre, il regolamento di P.M. n. 69/04 e, in particolare, l’art. 95, subordina l’autorizzazione a
svolgere l’esercizio dell’attività di trasporto funebre al possesso di requisiti troppo onerosi e
restrittivi, da un punto di vista dimensionale e organizzativo, che risultano idonei a restringere
indebitamente il numero di operatori. Da un lato, infatti, proprio al fine di non compromettere
l’effettiva liberalizzazione dell’attività in questione, l’Autorità aveva già ritenuto sufficiente la
disciplina dettata dall’articolo 20 del D.P.R. n. 285/90, che prevede l’accertamento dell’idoneità
sanitaria degli automezzi2. Dall’altro, l’art. 1, commi 2 e 4, del D.L. n. 1/12 (c.d. Cresci Italia)
ha imposto di interpretare e applicare le norme restrittive che restano in vigore in senso pro
concorrenziale e, dunque, in maniera restrittiva e proporzionata a finalità di interesse generale e
“alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo
condizioni di piena concorrenza e pari opportunità”
Pertanto, nella misura in cui l’art. 95 del regolamento di P.M. n. 69/04 pone requisiti “tecnici”
ulteriori e non necessari, esso è idoneo a limitare ingiustificatamente l’iniziativa economica
privata, in contrasto con quanto affermato dal D.L. c.d. Cresci Italia.
In conclusione, l’Autorità, nel richiamare l’attenzione di codesta amministrazione all’esigenza di
evitare che i propri provvedimenti introducano restrizioni della concorrenza, auspica che le
osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame della durata del Contratto per
l’ampliamento e gestione del cimitero comunale di Avellino e Bellizzi nonché del regolamento di
polizia mortuaria.
Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’art. 26 della legge n.
287/90.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

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