ho letto la risposta data ad un collega sulla questione DIA o no per le tabaccherie che vogliono installare i giochi di cui all'art.110 tulps e la risposta è stata che non serve. Ma come si concilia ciò con quanto disposto dall'ultimo decreto sul contingentamento all'art.3 comma 6 che richiede per i punti vendita elencati, tra cui tabaccherie, edicole e commercio, la licenza ex art.86 o 88 tulps? Nella richiesta di rilascio della tabella dei giochi proibiti il titolare di una di queste attività deve dichiarare di avere una delle due licenze e noi cosa dobbiamo verificare? qual'è questa licenza se non è la DIA che devono presentare al Comune?Tra l'altro non mi è chiaro neanche il riferimento dell'art.3 comma 3 del decreto citato dove dice l'attività di gioco è riferibile alla concessione già esistente, tu come l'hai interpretato?
ciao.grazie.
La mia interpretazione al riguardo è la seguente.
Dal 2006, a seguito di una modifica all’art. 86 TULPS, la messa a disposizione del pubblico degli apparecchi di cui all’art. 110 tulps, è diventata libera per gli esercizi già in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, oppure 88 del tulps. Tali esercizi hanno potuto installare apparecchi da gioco o intrattenimento di cui all’art. 110 tulps, in forza del titolo di polizia già posseduto senza dover richiedere una ulteriore analoga autorizzazione (come recitava la circolare ministeriale di allora). Tra questi è compreso anche il “tabacchi” con ricevitoria lotto, sisal, ecc., in quanto esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi e titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del tulps.
Il nuovo decreto direttoriale AAMS sui contingenti numerici del 27 luglio 2011, all’art 3, comma 6 ci dice che è necessaria, comunque, la licenza ex artt. 86 e 88 tulps. Il tabacchi con ricevitoria la possiede già, il tabacchi senza ricevitoria dovrà dotarsi di licenza ex art. 86 tulps (SCIA). La novità apportata dal nuovo decreto sta nel fatto che anche i semplici esercizi di commercio, edicole e tabacchi senza licenza ex art. 88 tulps possono installare i giochi di cui all’art. 110 tulps dato che anche per loro è stato previsto un contingente specifico (prima di tale decreto non era mai stato previsto un contingente per queste tipologie). Tali devo però presentare la SCIA (in sostituzione della licenza ex art. 86 tulps).
Per quello che riguarda l’art. 3, comma 3, dove dice dell'attività di gioco riferibile alla concessione già esistente, citando rivendite di tabacchi e ricevitorie, credo che si riferisca a quegli esercizi (tabacchi) che comunque sono anche raccoglitori di scommesse.
SCIA per installazione giochi leciti - aggiornamento 29/9/2011
Vi alleghiamo il modello di SCIA necessario ai sensi della recente modifica della normativa in materia di giochi
La trovi qui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2220.0
A cura di:
Dott. Mario Maccantelli
mario.maccantelli@omniavis.it
Consulente Omniavis p