Buonasera il suap di un comune toscano mi sta contestando il fatto che sebbene la mia attività sia regolarmente aperta alla cciaa come discipline del benessere massaggi tuina siccome per fare massaggi uso olio ,, l olio per il suap r' un prodotto estetico quindi mi vuole far rientrare nella disciplina dell estetica
Ora capisco non utilizzare macchinari ma l olio per massaggio ???
E' possibile una richiesta così assurda devo far fare i massaggi tuina a secco sebbene il massaggio tuina prevede l utilizzo di olio e c e' una legge regionale che dice che il massaggio tuina e' una attività libera
E’ sempre difficile stabilire i confini fra le varie tipologie di massaggi, quello che conta è la finalità.
Quando è possibile escludere la finalità estetica, terapeutica, riabilitativa allora siamo nel campo delle discipline del benessere e come tali di libero esercizio. Non ci sono norme che prevedono obblighi autorizzativi per queste attività. Resta inteso che deve essere garantito il rispetto delle generali normative urbanistiche, di igiene, di sicurezza.
Il TAR Toscana ha avuto modo di chiarire che un conto è l’attività estetica e un conto è l’esercizio delle professione così dette del benessere.
Vedi qua:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2009/200900614/Provvedimenti/201100770_01.XML
Rammenta che il DL n. 138/2011 (art. 3, comma 5) in tema di [i]abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche[/i] – afferma che l[i]'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale
[/i]
Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 - Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33670.0
MASSAGGI "TUINA" non rientrano nella disciplina dell'estetista - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 26 luglio 2016 n. 3378
[img width=300 height=150]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p240x240/13686688_10210736350114132_4939787816365900456_n.jpg?oh=1a818343901d91e6eed86a379cdaac82&oe=582415E2[/img]
Ecco alcuni passaggi:
Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico».
La corretta lettura della disposizione porta a concludere che indistintamente tutti i trattamenti ivi descritti siano immediatamente diretti all’unitario scopo di eliminare o ridurre gli inestetismi presenti sul corpo umano; cioè che grazie alla praticata attività, l’aspetto estetico sia modificato «attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti». Ma questa essenziale finalità appare estranea alle manipolazioni rientranti tra quelle proprie del massaggi Tuina, che non perseguono quell’obiettivo.
Si è dunque, per quelli, estranei al rilievo legale della professione di estetista e alla relativa regolamentazione ai sensi della rammentata legge n. 1 del 1990.
LINK: http://buff.ly/2aG85IU