Mi hanno fatto questa richiesta.....parlando con il suap mi dicono che è comunque una palestra e quindi occorrono i requisiti professionali che il miop contatto non ha .....che ne pensate Voi?
.......chiedere se con il titolo di istruttore dell'Accademia di Fitness e Body Building (A.F.B.B., acquisito nel 2009)) e' possibile avviare una piccola attività imprenditoriale di studio o piccolo centro personal come fitness trainer, esperto di fitness, per seguire in maniera personalizzata i clienti con un allenamento di functional training ( rapporto 1 a 1 o poche persone per volta) su appuntamento, con attrezzi specialistici, ovviamente diversi dalle attrezzature di una palestra. La richiesta nasce dopo aver preso visione che in Italia tali attività negli ultimi anni sono state autorizzate.
grazie per la disponibilità
Le attività di servizi: agenzie, tintolavanderie, medici, farmacie
[color=red]Giovedì 17 luglio 2014
Ore 10:00 - 13:00[/color]
Argomenti trattati:
[color=red]Le varie attività di servizi di competenza SUAP
Le agenzie di viaggio ed il settore del turismo
Autoscuole e servizi legati alla mobilità
Tintolavanderie e servizi alla persona
Studi professionali, odontoiatri e strutture sanitarie
Le strutture socio-assistenziali e i servizi alla persona in difficoltà
Baby parking, asilo, doposcuola e servizi educativi ai minori
Farmacie e parafarmacie
Altre attività di servizi soggette a disciplina o controllo comunale
Le principali problematiche applicative e risposta ai quesiti[/color]
Per maggiori informazioni e scheda di adesione clicca qui
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-05-48/eventi-programmati/13-strutture-ricettive-agriturismo-albergo-diffuso-fattorie-didattiche/event_details
Ricordiamo che sono disponibili le videoregistrazioni delle precedenti lezioni relative al master "Procedimenti amministrativi ed attività produttive", acquistabili al costo di € 19,00+IVA ciascuna (link: http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-05-48/video-formativi) e che per l'acquisto delle videoregistrazioni dell'interno master, 10 sessioni formative, è previsto uno sconto del 10%. Quindi il costo è di € 171,00+IVA anziché € 190,00+IVA
La materia intesa come benessere della persona in funzione della pratica motoria / sportiva è regolata dalla competenza amministrativa regionale. La LR n. 72/2000, art. 10, dispone:
l'apertura e la gestione di impianti, spazi e attrezzature per l'esercizio di attività motorie, ricreative e sportive è subordinato a denuncia di inizio di attività al comune dove è situato l'impianto
Il relativo regolamento regionale, il DPGR n. 7R/2007 dà queste definizioni:
a) attività motorio - ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;
b) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), incluse quelle associate o praticate a supporto di dette attività ed inserite nel ciclo di preparazione atletica;
c) palestra: locale ove si svolgono le attività motorio – ricreative;
[...]
Quindi, se l’attività aderisce allee definizioni e se si rivolge ad un’utenza pagante, allora ricade nel campo di applicazione delle normativa regionale citata. Quindi SCIA al comune competente con il rispetto dei parametri ambientali e degli obblighi circa i requisiti professionali.
Per quest’ultimi si applica l’art. 16 del regolamento citato:
Necessità di un responsabile in possesso di laurea specialistica in scienze motorie + personale dotato di vari requisiti in alternativa:
a) tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;
b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;
c) Operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie).
Se poi l'operatore che si inquadra come lavoratore autonomo - libero professionista, si reca presso il domicilio del cliente o comunque svolge l'attività senza che si configuri l'avvio di un locale aperto al pubblico (insegna, possibilità di utenza indiscriminata) allora si può parlare di personal trainer non sottoposto a nessun obbligo abilitativo. In questo caso viene a mancare la fattispecie "palestra" e quindi la nomativa non si appllica. Preciso che siccome la normativa non fa chiarezza sulla questione, ogni comune ha la tendenza ad interpretare in modo autonomo.
Su quest'ultimo punto puoi approfondire con la c.d. professione del "chinesiologo" e del suo libero esercizio ai sensi della legge n. 4/2013.
Il Chinesiologo può accedere (su base volontaria) anche a certificazioni di qualità a norma UNI per garantire la qualità dei servizi - vedi norma UNI n. 11475 “Figure Professionali afferenti al campo delle Scienze Motorie