trattasi di uno studio professionale non aperto al pubblico in quanto ricevo su appuntamento; è soggetto a legge 13/89? deve essere quindi accessibile? per quanto riguarda i requisiti di illuminazione di emergenza, è soggetto? è soggetto alla prevenzione incendi?
riferimento id:20353In questi casi la legge è interpretabile ma ci sono sentenze che affermano che gli studi legali, gli studi medici, ecc. entrano nel campo applicativo della normativa sull'abbittimento delle barriere archittoniche.
A parere mio, l'attività rientra dell'esercizio di una professione il cui svolgimento non può prescindere dalla presenza del cliente / fruitore, in questo è assimilabile ai casi indicati.
Preciso che la mia è un'interpretazione ma più l'attività medica "alternativa" è assimilabile alla medica tradizinale e più è vero ciò che ho detto.
Per la prevenzione incendi rimando al DPR 151/2011. Lì si evince che gli studi medici o assimilabili non sono sottoposti ai controlli antincendio (sono sottoposte le strutture sanitarie a determinate condizioni).
Per altre questioni puoi vedere qua:
http://www.cnpi.org/wp-content/uploads/2013/02/LineeGuidaStudiTecnici.pdf