Data: 2014-07-14 11:28:15

Contingentamento e/o Liberalizzazioni nei villaggi turistici

Salve,
Il c.d. decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è un provvedimento che ha stabilito un semplice e chiaro principio di derivazione comunitaria e di ispirazione liberista: i Comuni non possono più contingentare le licenze inerenti le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di cibi e bevande.

Alcuni commercianti presenti all'interno di un villaggio sostengono che per loro è diverso, nel senso che da anni mantengono un forma di accordo o rispetto reciproco mantenendo nei medesimi locali della zona commerciale  la sola possibilità di apertura e chisura dello stesso settore merceologico, vale a dire dove c'era una panetteria ne poteva sorgere solo un'altra e cosi via....... 
Ora se il Comune non ha sottoposto la zona del villaggio a tutela, e, quindi non ha programmato l’apertura di nuove attività, il condominio può autoregolamentarsi  fissando dei limiti e/o regole che quantificano e localizzazano le attività commerciali o vale la liberalizzazione nel rispetto della destinazione d'uso dei locali prevista su tutto il territorio comunale ?

Del resto, non può essere ignorato il fatto che già l’art. 1, comma 2, del Decreto Legge 1/2012 ha stabilito che: «Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei princìpi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 

Grazie

riferimento id:20347

Data: 2014-07-14 13:22:04

Re:Contingentamento e/o Liberalizzazioni nei villaggi turistici


Salve,
Il c.d. decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è un provvedimento che ha stabilito un semplice e chiaro principio di derivazione comunitaria e di ispirazione liberista: i Comuni non possono più contingentare le licenze inerenti le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di cibi e bevande.

Alcuni commercianti presenti all'interno di un villaggio sostengono che per loro è diverso, nel senso che da anni mantengono un forma di accordo o rispetto reciproco mantenendo nei medesimi locali della zona commerciale  la sola possibilità di apertura e chisura dello stesso settore merceologico, vale a dire dove c'era una panetteria ne poteva sorgere solo un'altra e cosi via....... 
Ora se il Comune non ha sottoposto la zona del villaggio a tutela, e, quindi non ha programmato l’apertura di nuove attività, il condominio può autoregolamentarsi  fissando dei limiti e/o regole che quantificano e localizzazano le attività commerciali o vale la liberalizzazione nel rispetto della destinazione d'uso dei locali prevista su tutto il territorio comunale ?

Del resto, non può essere ignorato il fatto che già l’art. 1, comma 2, del Decreto Legge 1/2012 ha stabilito che: «Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei princìpi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 

Grazie
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La disciplina del decreto Bersani e quella Comunitaria valgono per le AMMINISTRAZIONI vietando loro regolamentazioni contrarie ai principi di libera concorrenza.

NON VALGONO PER I PRIVATI i quali possono senz'altro stabilire norme pattizie (es. nei regolamenti condominiali) volte a disciplinare anche in forma programmatoria ed anticoncorrenziale determinate attività economiche vietandone lo svolgimento.
Questo IN LINEA GENERALE anche se occorrerebbe approfondire la normativa civilistica laddove tali limitazioni risultino eccessive e sproporzionate, potendo portare all'annullamento della clausola contrattuale SECONDO LE NORME DEL CODICE CIVILE (ma non secondo le norme di liberalizzazione citate).

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