Buongiorno, vorrei una vs parere su questo argomento:
una associazione che gestisce varie strutture autorizzate ai sensi dell'art. 21 della LR 41/2005 ci chiede di poter utilizzare una vecchia scuola in collina, già ristrutturata con le caratterische di civile abitazione, per il soggiorno estivo, limitato a brevi periodi, dei ragazzi disabili che frequantano i centri da loro gestiti. Non trovando specifici riferimenti mi chiedo se dobbiamo applicare la normativa sulla ricezione turistica nella parte relativa alle case per ferie oppure la L.R. 84/2005 o, poichè i fruitori necessitano comune assistenza, se continuare a fare riferimento alla Legge Regionale 41/2005.
Grazie mille,
Daniela
Buongiorno, vorrei una vs parere su questo argomento:
una associazione che gestisce varie strutture autorizzate ai sensi dell'art. 21 della LR 41/2005 ci chiede di poter utilizzare una vecchia scuola in collina, già ristrutturata con le caratterische di civile abitazione, per il soggiorno estivo, limitato a brevi periodi, dei ragazzi disabili che frequantano i centri da loro gestiti. Non trovando specifici riferimenti mi chiedo se dobbiamo applicare la normativa sulla ricezione turistica nella parte relativa alle case per ferie oppure la L.R. 84/2005 o, poichè i fruitori necessitano comune assistenza, se continuare a fare riferimento alla Legge Regionale 41/2005.
Grazie mille,
Daniela
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Secondo me siamo nella LR 41/2005 e l'attività "ricettiva" rappresenta una parte del servizio socio-assistenziale fornito.