Ciao Simone.
Il Consiglio Comunale sta provvedendo a regolamentare l'attività di pompe funebri a norma della Legge Regione Puglia n.34/2008.
Dal contenuto emerge che l'attività deve comprendere e assicurare in forma congiunta tutte le prestazioni (disbrigo pratiche, fornitura di casse e altri articoli funebri, trasporto salma,ecc.).
La domanda è:
se perviene S.C.I.A. per un esercizio di vicinato al dettaglio di prodotti non alimentari (articoli funebri: casse, porta fiori,ecc.), senza lo svolgimento delle altre attività, la predetta è da intendersi IRRICEVIBILE o la predetta attività commerciale potrà essere esercitata liberamente?
Ti ringrazio.
Ciao Simone.
Il Consiglio Comunale sta provvedendo a regolamentare l'attività di pompe funebri a norma della Legge Regione Puglia n.34/2008.
Dal contenuto emerge che l'attività deve comprendere e assicurare in forma congiunta tutte le prestazioni (disbrigo pratiche, fornitura di casse e altri articoli funebri, trasporto salma,ecc.).
La domanda è:
se perviene S.C.I.A. per un esercizio di vicinato al dettaglio di prodotti non alimentari (articoli funebri: casse, porta fiori,ecc.), senza lo svolgimento delle altre attività, la predetta è da intendersi IRRICEVIBILE o la predetta attività commerciale potrà essere esercitata liberamente?
Ti ringrazio.
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L'attività potrà essere esercitata in quanto NON ESISTE una norma che impone di svolgere comunque tutte le attività in questione.
SE uno esercita l'attività di pompe funebri DEVE svolgere (contenuto minimo) tutte le citate attività.
Ma non vale viceversa, qualora intenda svolgere solo attività commerciale.