Data: 2014-07-14 08:11:45

ILLEGITTIMA l'ordinanza del Sindaco che vieta di dare da mangiare ai RANDAGI

ILLEGITTIMA l'ordinanza del Sindaco che vieta di dare da mangiare ai RANDAGI

TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. I - sentenza 11 luglio 2014 n. 1736
N. 01736/2014 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 388 del 2009, proposto da:

Lac - Lega per l'Abolizione della Caccia, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Walter De Fortunatis in Lecce, via Braccio Martello,36;

contro

Comune di Brindisi;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Lav - Lega Antivivisezione, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Descovich, con domicilio eletto presso Walter De Fortunatis in Lecce, via Braccio Martello,36;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 48 R.G. del 3/12/2008, in base al quale il Comune di Brindisi ordina alla popolazione di non distribuire e somministrare avanzi alimentari o mangime specifico a cani e gatti randagi e colombi su tutto il territorio comunale;.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Sergio Corbascio, in sostituzione degli avv.ti Massimo Rizzato e Anna Descovich;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del comune di Brindisi, con la quale è stato ordinato "alla popolazione di non distribuire e somministrare avanzi alimentari o mangime specifico a cani e gatti randagi e colombi su tutto il territorio comunale".

A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi: 1. Violazione l. 281/1991 e l.r. 12/1995. 2. eccesso di potere per contraddittorietà. 3. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità del provvedimento. 4. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Sostiene la ricorrente: che non è possibile attuare provvedimenti che comportino sofferenza per gli animali; che precedentemente era stato disposta la sterilizzazione delle cagne randagie; che sono errate le affermazioni contenute nell’ordinanza; che il provvedimento non è adeguatamente motivato.

Con atto di intervento del 5 marzo 2009 si è costituita la LAV – Lega Antivivisezione riproponendo gli stessi motivi dedotti dalla ricorrente.

Con ordinanza 291/2009 questa Sezione ha accolto la richiesta misura cautelare.

La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, con atto del 12 marzo 2009, ha accolto l’istanza proposta dalla ricorrente.

Nella pubblica udienza del 18 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

L’art. 1 l.r. 3 aprile 1995, n. 12, in attuazione dei principi definiti con la l. 281/1991, stabilisce che "La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo – animale –ambiente…promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono", e agli articoli seguenti stabilisce che l’unico intervento ammesso per la prevenzione dal randagismo è la profilassi attraverso atti di controllo delle nascite, precisando altresì, all’art. 10, che "La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.".

Il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez, III, parere 16 settembre 997, n. 883), su un ricorso straordinario al Capo dello Stato analogo alla controversia odierna, ha precisato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Inoltre, il divieto di deporre alimenti per la nutrizione dei randagi o che comunque vivano in libertà contrasta con l’art. 2 della l. n. 281/91.

Il divieto sindacale, rivolto alla popolazione locale tutta, di offrire alimenti agli animali randagi, appare in contrasto sia con la legge regionale sia con la legge quadro nazionale n. 281/91, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d’affezione.

Sotto diverso profilo, è da rilevare che l’ordinanza impugnata trae il proprio fondamento sulle segnalazioni dell’Asl "circa la presenza di cani, gatti randagi e colombi sul territorio comunale che sono soliti stazionare in particolari luoghi"

In realtà, spetta proprio alla Asl programmare le limitazioni e il controllo delle nascite attraverso la profilassi non solo degli animali "domestici" ma anche e soprattutto degli animali randagi.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore

Jessica Bonetto, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 11/07/2014.

riferimento id:20337
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it