Data: 2014-07-13 09:58:13

ZTL una strada singola? Differenza tra concetti di ZONA e VIA

Buongiorno,
è possibile classificare come ZTL una singola via?
E' vero che nella via si potrebbe sempre vietare la circolazione con un divieto di accesso / circolazione ... ma senza la ZTL non sarebbe possibie sanzionare gli accessi con le telecamere...


Ho trovato anche una mozione fatta dalla minoranza del Comune di Firenze che sostiene che non sarebbe corretto classificare ZTL una singola via, essendo drasticamente differente la definizione "Strada" da quella di "Zona", puntando le proprie argomentazioni sul fatto che il concetto di VIA è diverso dal concetto di AREA.
Ma a mio avviso non è così e un'AREA può coincidere con una VIA; cosa ne dite?
Sapete com'è andata a finire?

ECCO LA MOZIONE:

Firenze, 18 agosto 2004




Tipologia: Mozione
Soggetto proponente: Gaia Checcucci
Oggetto: per invitare l'amministrazione a riconoscere l'illegittimità delle sanzioni effettuate tramite le porte telematiche

TENUTO CONTO DELLA RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE 282/04 E DELLE ARGOMENTAZIONI IN ESSA RIPORTATE SI CONFERMA CHE:



-per richiedere l’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato, un Comune è tenuto a inoltrare domanda al Ministero, nella quale deve essere riportata "l'indicazione degli obbiettivi che il Comune persegue o delle modalità di utilizzazione degli impianti ai sensi degli articoli 3, 5 e 6";



-nello specifico, il DPR 250/99 regolamenta l’installazione e l’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;



-l’art 4 comma 1 bis lettera g del D.L.151/03 laddove afferma che " …. Omissis…. nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria",… omissis … "la rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’art 17, comma 133 bis della legge 127/97" si riferisce a tutti i mezzi di rilevazione automatica, rinviando le specifiche modalità di disciplina ai singoli regolamenti o disposizioni di legge. Infatti, il 133 bis infatti dispone che "Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonchè le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti". Il regolamento (successivo) da emanare (e poi emanato) è il DPR 250/99, che appunto regolamenta ZTL e centro storico, ovverosia "ZONE" interdette a particolari categorie di veicoli e non "STRADE" interdette a particolari categorie di veicoli;



RILEVATO DUNQUE COME

- Il sopraccitato art 4 comma 1 bis, lettera g, dispone che sia nel caso degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato, sia nel caso di circolazione sulle corsie riservate, la contestazione immediata non è necessaria, ma non prevede la possibilità di rilevare sanzioni diverse dalle due ipotesi espressamente previste;

CONSIDERATA INOLTRE

L’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 897 del 19 Giugno 2003, (Allegato n° 2 della risposta prot. 725/04), nella quale si "autorizza il Comune di Firenze all’installazione ed all’esercizio dell’impianto di rilevazione degli accessi di veicoli alla zona a traffico limitato del centro storico …. Omissis …. L’esercizio dell’impianto è autorizzato nel rispetto delle modalità d’esercizio previste dal D.P.R. 22 GIUGNO 1999, N. 250, nonché dalle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel suddetto decreto di omologazione …. Omissis …. Viene inoltre prescritto, di utilizzare la segnaletica prevista dalla figura II 322 a del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada e di apporre un’adeguata segnaletica di indicazione in grado di fornire agli automobilisti una tempestiva informazione in merito ai percorsi soggetti a limitazioni ed agli itinerari alternativi possibili. ….omissis …. Si prescrive inoltre l’installazione di opportuni schermi segnaletici di preavviso indicanti percorsi alternativi per coloro che non possono accedere alla ZTL in quanto non autorizzati" …. Omissis …. Contestualmente all’attivazione dell’impianto oggetto della presente autorizzazione, ciascuno dei varchi di accesso alla ZTL sarà presidiato dai vigili urbani. Nello steso periodo di preesercizio eventuali violazioni alla disciplina di accesso alla ZTL, dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dai vigili urbani presenti al varco".



IN DEFINITIVA APPARE PACIFICO CHE:

il Ministero autorizza espressamente quanto previsto dal D.P.R. 250/99, ovvero l’installazione e l’esercizio dell’impianto di rilevazione degli accessi di veicoli alla zona a traffico limitato del centro storico, e non per strade più o meno riservate, essendo drasticamente differente sia la definizione "Strada" da quella di "Zona", sia la cartellonistica prevista (e prescritta) dal Ministero;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO





a riconoscere l’illegittimità delle sanzioni effettuate tramite le porte telematiche per le infrazioni rilevate nelle corsie riservate; dare seguito ad un ravvedimento operoso che conduca alla restituzione di quanto pagato dai cittadini oppure individuare forma di "bonus" parcheggio a titolo risarcitorio.




Il consigliere comunale

riferimento id:20328

Data: 2014-07-13 12:03:07

Re:ZTL una strada singola? Differenza tra concetti di ZONA e VIA

Se ne discute anche qui:
http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?p=767659&sid=a8f366783d0d177206c3b4a0bc9d997b

Non ho trovato nè il vecchio Tar Toscana citato nè altra giurisprudenza.

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