Data: 2014-07-12 09:53:26

commercio da parte di artigiani

Carissimi,
L’ART. 7 della LEGGE REGIONALE puglia 5 agosto 2013, n. 24“Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese”  stabilisce che:

1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.
2. L’impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti.
3. L’impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli a essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel
rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie.
Quanto sopra esclude forse la possibilità di esercitare l’attività su posteggio senza dover partecipare ai bandi previsti per la concessione ai commercianti?

E come viene concesso l’eventuale suolo pubblico nell’ambito dei mercati o in posteggi sparsi?
Per l’esercizio in forma itinerante (ed eventualmente su posteggio) basta la sola iscrizione all’Albo Artigiani?
Grazie e saluti.



riferimento id:20321

Data: 2014-07-12 11:05:48

Re:commercio da parte di artigiani


Carissimi,
L’ART. 7 della LEGGE REGIONALE puglia 5 agosto 2013, n. 24“Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese”  stabilisce che:

1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.
2. L’impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti.
3. L’impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli a essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel
rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie.
Quanto sopra esclude forse la possibilità di esercitare l’attività su posteggio senza dover partecipare ai bandi previsti per la concessione ai commercianti?

E come viene concesso l’eventuale suolo pubblico nell’ambito dei mercati o in posteggi sparsi?
Per l’esercizio in forma itinerante (ed eventualmente su posteggio) basta la sola iscrizione all’Albo Artigiani?
Grazie e saluti.
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Il Comune può prevedere dei POSTEGGI (in mercato o sparsi) RISERVATI ad artigiani, ma deve comunque concederli mediante BANDO. Il principio del bando non può MAI essere derogato!

Per l'esercizio itinerante occorrerà la sola iscrizione alla CCIAA

riferimento id:20321

Data: 2014-07-17 10:09:46

Re:commercio da parte di artigiani

Ciao Simone, qualche altro chiarimento.
L'eventuale bando per l'assegnazione dei posteggi sia ai commercianti che agli artigiani può essere unico oppure si deve fare un bando separato  per i commercianti e un altro per gli artigiani?
La concessione del posteggio può essere decennale o dodicennale come per i commercianti?
Per la vendita di prodotti alimentari da parte degli artigiani è necessario anche il requisito professionale o basta la sola iscrizione all'A.I.A.?
Gli artigiani possono somministrare (cioè predisporre dei tavolini con servizio assistito) fuori del chiosco?
Come si svolge (modalità di esercizio) il commercio itinerante da parte degli artigiani?
Grazie e saluti.

riferimento id:20321

Data: 2014-07-17 20:52:37

Re:commercio da parte di artigiani

Escludo che gli artigiani possano derogare ai principi per i quali la PA nel concedere un bene pubblico limitato debba prevedere delle procedure imparziali ad evidenza pubblica  (vedi anche art. 16 del d.lgs. n. 59/2010). E’ possibile fare un parallelismo con gli imprenditori agricoli che possono fare gli itineranti liberamente ma se vogliono entrare in un mercato devono necessariamente sottostare alle regole per il rilascio della concessione. Sarà il comune a stabilire nel regolamento locale la fattispecie.

A parere mio, resta inteso che se l’artigiano va su area pubblica per vendere prodotti allora diventa un commerciante. La vendita diretta “artigiana” è possibile, come ripete la legge che citi (in conformità alla norme statali), solo nei locali di produzione o attigui. Su area pubblica potranno operare artigiani (restando tali) come il famoso “arrotino”.

riferimento id:20321
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