Una società cooperativa ARL può svolgere commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore alimentare?
Visto che l'amministratore non possiede il requisito professionale, può indicare come preposto un soggetto titolare di laurea in veterinaria?
Devo verificare che l'oggetto sociale della cooperativa contiene commercio su aree pubbliche?
Grazie
Una società cooperativa ARL può svolgere commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore alimentare?
[color=red]Certo, non vi sono ostacoli[/color]
Visto che l'amministratore non possiede il requisito professionale, può indicare come preposto un soggetto titolare di laurea in veterinaria?
[color=red]Può nominare un preposto.
Se si tratta di una delle lauree elencate nella Circolare 15 aprile 2011, n. 3642/C (vedi allegato) sì se nel piano di studi vi sono materie attinenti al commercio.
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Devo verificare che l'oggetto sociale della cooperativa contiene commercio su aree pubbliche?
[color=red]NO, anche se l'oggetto sociale non lo prevedesse avrebbero 30 giorni di tempo per variarlo.
Spetta alla CCIAA questa verifica ed è per questo che tutte le pratiche SUAP si inviano alla CCIAA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Art. 43-bis
(( (Certificazione e documentazione d'impresa).
1. Lo sportello unico per le attivita' produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti,
qualita', stati soggettivi, nonche' gli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati
rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o
acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o
dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di
qualita' o ambientali;
[color=blue] b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento
nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al
fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per
ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
lettera a). [/color]
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attivita'
produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le
imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica secondo le
disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti
interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del
comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie di sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
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