Data: 2014-07-11 14:10:01

Società cooperativa a responsabilità limitata

Una società cooperativa ARL può svolgere commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore alimentare?
Visto che l'amministratore non possiede il requisito professionale, può indicare come preposto un soggetto titolare di laurea in veterinaria?
Devo verificare che l'oggetto sociale della cooperativa contiene commercio su aree pubbliche?
Grazie

riferimento id:20320

Data: 2014-07-11 17:21:00

Re:Società cooperativa a responsabilità limitata

Una società cooperativa ARL può svolgere commercio su aree pubbliche in forma itinerante settore alimentare?
[color=red]Certo, non vi sono ostacoli[/color]

Visto che l'amministratore non possiede il requisito professionale, può indicare come preposto un soggetto titolare di laurea in veterinaria?
[color=red]Può nominare un preposto.
Se si tratta di una delle lauree elencate nella Circolare 15 aprile 2011, n. 3642/C (vedi allegato) sì se nel piano di studi vi sono materie attinenti al commercio.
[/color]

Devo verificare che l'oggetto sociale della cooperativa contiene commercio su aree pubbliche?
[color=red]NO, anche se l'oggetto sociale non lo prevedesse avrebbero 30 giorni di tempo per variarlo.
Spetta alla CCIAA questa verifica ed è per questo che tutte le pratiche SUAP si inviano alla CCIAA


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Art. 43-bis
          (( (Certificazione e documentazione d'impresa).

  1. Lo sportello unico per le attivita' produttive:
    a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche  coinvolte  nel
procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti  atti,  fatti,
qualita', stati  soggettivi,  nonche'  gli  atti  di  autorizzazione,
licenza, concessione,  permesso  o  nulla  osta  comunque  denominati
rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o
acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati  dall'impresa  o
dalle agenzie per le  imprese,  ivi  comprese  le  certificazioni  di
qualita' o ambientali;
  [color=blue] b) invia alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento
nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)  e  al
fine della raccolta e conservazione in un fascicolo  informatico  per
ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui  alla
lettera a). [/color]
  2. Le  comunicazioni  tra  lo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive, le amministrazioni pubbliche,  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per  le
imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica  secondo  le
disposizioni vigenti.
  3.  Le  amministrazioni  non  possono  richiedere  ai  soggetti
interessati la produzione dei documenti da  acquisire  ai  sensi  del
comma 1, lettera a).
  4.  All'attuazione  del  presente  articolo  le  amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie di sponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

[/color]

riferimento id:20320
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it