Sul BURL Supplemento n. 28 - Venerdì 11 luglio 2014 è stata pubblicata la Legge regionale 8 luglio 2014 - n. 19
"Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale"
Art. 33
(Disposizioni in materia di agibilità degli edifici)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia:
per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), l’agibilità
degli edifici può essere conseguita, in alternativa al relativo certificato,
a mezzo di dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo
25, comma 5 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia – Testo A).
2. I comuni disciplinano nel regolamento edilizio l’effettuazione
dei controlli relativamente alle dichiarazioni di cui al comma 1.