TAR Emilia Romagna (BO), Sez. I, n. 504, del 12 maggio 2014
Urbanistica.Vincolo di destinazione delle aziende ricettive
L’introduzione, da parte di una normativa di rango primario, di un vincolo alberghiero trova giustificazione negli artt. 41, terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, che rispettivamente consentono alla legge di «funzionalizzare» a fini sociali sia la libera attività economica sia la proprietà privata. Nell’esercizio della sua discrezionalità regolativa il legislatore, statale e regionale, ha inteso attuare la “funzionalizzazione” della proprietà alberghiera, mediante la previsione dell’immodificabilità della destinazione d’uso impressa ai relativi compendi immobiliari, se non previa dimostrazione, da parte degli interessati alla rimozione del vincolo, della “non convenienza” della gestione delle strutture turistiche. Ebbene, indiscutibilmente siffatta economicità deve essere apprezzata in termini oggettivi, ancorando cioè la valutazione delle effettive potenzialità economiche dell’azienda alle sue peculiari caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali, a nulla rilevando, per contro, le soggettive capacità organizzative dell’imprenditore. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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