I container posti su terreni agricoli non possono essere considerati opere precarie
E' legittimo il provvedimento ripristinatorio, con il quale un Comune ordini alla proprietaria la rimozione di due container situati su un terreno ad uso seminativo arborato, poiché -come noto- la nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 3, D.P.R. n. 380 del 2001, ricomprende anche i manufatti che, seppur amovibili, siano caratterizzati da un'utilità prolungata, come tale idonea ad escluderne la precarietà.
T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 2 maggio 2014, n. 681
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