La tutela del paesaggio non consente l’autorizzazione paesaggistica a sanatoria
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2806, del 30 maggio 2014
Beni Ambientali.La tutela del paesaggio non consente l’autorizzazione paesaggistica a sanatoria
L’art. 167, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria quando il manufatto realizzato in assenza di valutazione di compatibilità abbia determinato la creazione o l’aumento di superfici utili o di volumi”. La premessa, da cui occorre prendere le mosse, è che il paesaggio, come bene oggetto di tutela, non è suscettibile né di reintegrazioni, né di incrementi: ciò giustifica una disciplina particolarmente rigorosa, che è ragionevole ritenere, è stata adottata anche per arginare esperienze pregresse, non pienamente rispettose del disposto dell’art. 9 della Costituzione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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